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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 20766 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la validità di una cartella di pagamento per recupero IVA emessa ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis e normativa connessa, deducendo: (i) omissione della preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. "avviso bonario" o contraddittorio endoprocedimentale) prevista dalla normativa IVA e dallo Statuto del contribuente; (ii) decadenza dell'Ufficio per tardiva notifica della cartella alla cessionaria/coobbligata (termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602/1973, art. 25); (iii) nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella e nell'iscrizione ipotecaria (L. n. 212/2000, art. 7); (iv) illegittimità della notifica da parte del concessionario via raccomandata A/R senza utilizzo di messi abilitati; (v) vizio di ammissibilità dell'appello per genericità. Inoltre impugnava l'iscrizione ipotecaria in conseguenza dell'omessa opposizione da parte di terzi (M.H.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Motivi principali: (a) il preventivo avviso/contraddittorio non è sempre obbligatorio nei casi di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 quando non sussistono "incertezze su aspetti rilevanti" della dichiarazione; pertanto la cartella è legittima anche se non preceduta dall'esito della liquidazione, ove l'accertamento sia di tipo documentale/automatizzato; (b) la notifica tempestiva della cartella ad uno dei condebitori solidali impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti degli altri coobbligati (applicazione analogica dell'art. 1310 c.c. nel contesto tributario e richiamo a consolidata giurisprudenza); (c) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità per ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente al 1° giugno 2008; (d) la notifica via posta (raccomandata A/R) da parte dell'agente della riscossione è valida e non richiede relata di notifica; (e) l'ultimo motivo è inammissibile per mancata trascrizione dei motivi dell'appello. Sono state liquidate spese a carico della ricorrente in favore della concessionaria e dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la possibilità di recuperare imposte sulla base del confronto documentale; la Corte conferma che non impone sempre la preventiva comunicazione/contraddittorio quando non sussistono incertezze rilevanti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Regola il controllo IVA e l'esito della liquidazione; la Corte precisa che l'obbligo di comunicazione dell'esito trova applicazione se emergono incertezze significative, ma non automaticamente in ogni controllo automatizzato.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7

    Lo Statuto del contribuente impone il contraddittorio endoprocedimentale quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art.6); l'obbligo di indicare il responsabile di procedimento (art.7) non determina nullità delle cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1/6/2008.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26

    Art.25: termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo; la notifica effettuata tempestivamente ad uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche per gli altri. Art.26: autorizza la notificazione da parte del concessionario anche mediante invio di raccomandata A/R e l'obbligo di conservare la relativa documentazione.

  • Codice Civile, art. 1310

    Regola la solidarietà tra debitori; la Corte ne ammette l'applicazione, per ragioni di specialità procedimentale, in senso analogo alla disciplina tributaria per impedire la decadenza dell'Amministrazione.

  • Codice Civile, artt. 2064 e art. 2650 (richiamato in motivazione)

    Richiamati in relazione alla solidarietà e alla cessione d'azienda: la Corte esclude che l'art.2650 limiti la responsabilità dell'acquirente per debiti tributari; i debiti tributari hanno disciplina particolare.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter (conv. L. n. 31/2008)

    Ha introdotto la sanzione della nullità per cartelle senza indicazione del responsabile ma la Corte ricorda che tale regime opera solo per ruoli consegnati dall'1/6/2008 in poi.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 2

    Richiamato analogicamente a proposito degli effetti della notifica e della disciplina sanzionatoria in materia tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    Norma processuale richiamata rispetto ai requisiti dell'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo per mancanza di adeguata trascrizione dei motivi dell'appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Riferimento formale relativo all'obbligo di versamento del contributo unificato integrativo; la Corte dà atto dell'applicabilità nei termini indicati.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati (art.36-bis DPR 600/1973 e art.54-bis DPR 633/1972) la preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione ("avviso bonario"/contraddittorio) è dovuta solo quando sussistono "incertezze su aspetti rilevanti" della dichiarazione; in assenza di tali incertezze la cartella di pagamento può essere emessa senza previa comunicazione.
  • La notifica tempestiva dell'atto impositivo o della cartella a uno dei debitori solidali impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche rispetto agli altri coobbligati; dunque l'Amministrazione non perde il potere di riscossione per l'intero debito quando ha notificato nei termini ad almeno uno dei solidali.
  • La notificazione della cartella di pagamento può essere validamente eseguita dall'agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di relata formale; la data e la sottoscrizione dell'AVR fanno presumere la conoscenza dell'atto.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle riferite a ruoli consegnati anteriormente al 1/6/2008 non comporta nullità, mentre il regime di nullità introdotto dal D.L. n. 248/2007 vale solo per ruoli successivi a quella data.
  • In caso di cessione d'azienda i debiti tributari hanno disciplina speciale: l'acquirente può essere chiamato a rispondere per debiti connessi all'azienda, e la mancata iscrizione nei registri contabili obbligatori non esclude la responsabilità tributaria dell'acquirente.
  • Nelle impugnazioni è essenziale che motivi e richiami documentali siano trascritti e rinviati correttamente nel fascicolo di grado successivo; l'omissione può comportare l'inammissibilità di deduzioni in Cassazione.

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