Sentenza del 21/07/2021 n. 908 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La XX SRL impugnava tre avvisi di pagamento e atti di contestazione con sanzioni relativi al recupero di accise su carburante trasferito in esenzione su motonavi mediante bettoline. L'Ufficio aveva dedotto, sulla base delle attestazioni dei comandanti delle motonavi, una differenza superiore all'1% tra quanto caricato sulle bettoline e quanto effettivamente immesso nei serbatoi delle navi, richiedendo il pagamento delle accise e irrogando sanzioni. In primo grado la Commissione aveva ritenuto che i fatti denunciati non fossero supportati da elementi di prova certi. L'Agenzia ha proposto appello per ottenere la riforma della sentenza e la conferma degli atti impositivi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Venezia ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi della XX SRL. La CTR ha rilevato che: i sistemi di misura del deposito fornitore (XX SRL) erano certificati e controllati dalla Dogana; non risultava invece provata la certificazione/controllo degli strumenti di rilevazione nei serbatoi delle motonavi; la dichiarazione dei comandanti non è affidabile in quanto non sono terzi necessariamente estranei e potrebbero avere interesse a dichiarare quantitativi inferiori; la normativa applicata dall'Ufficio tende a gravare soggettivamente il deposito senza considerare possibili comportamenti elusivi degli altri soggetti coinvolti. Considerata anche l'evoluzione normativa e i contrasti giurisprudenziali, la CTR ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
normativa sulle tolleranze per trasferimento in esenzione (differenza 1%)
La norma prevede una soglia di tolleranza (1%) tra quantità caricate e immessa; tuttavia la CTR ha evidenziato che la sola differenza rilevata non è sufficiente a provare l'illegittima immissione in commercio se non supportata da strumenti di misura certificati anche nel punto di ricezione
normativa sulla responsabilità del deposito fornitore per le accise
L'Amministrazione interpreta la normativa come attribuente una responsabilità diretta al deposito fornitore per le discrepanze; la CTR invece ha ritenuto che tale lettura crea una responsabilità soggettiva potenzialmente iniqua se non si considerano i comportamenti di altri soggetti (bettolina, motonave, comandante) e la necessità di prove certe
riforma legislativa in materia di controlli sulle bettoline (uso di GPS e strumenti di misurazione)
La riforma prevista introduce obblighi tecnici di monitoraggio (GPS) e strumenti idonei di misurazione per le bettoline, segnalando la consapevolezza normativa della necessità di controlli più rigorosi per attribuire correttamente responsabilità e prevenire elusioni
Massime di principio
- La sola dichiarazione del comandante della nave, senza riscontri strumentali o certificazioni terze, non è prova sufficiente per contestare l'evasione di accise a carico del fornitore.
- Se il sistema di misura del fornitore è certificato ma mancano certificazioni o controlli sulle misurazioni effettuate al ricevente, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori prima di procedere al recupero e alle sanzioni.
- Occorre valutare la catena degli operatori coinvolti (fornitore, trasportatore/bettolina, destinatario/motonave) e il rischio di comportamenti collusivi: la responsabilità non può essere automaticamente imputata al fornitore senza tener conto della gestione del trasporto e della ricezione.
- Con l'evoluzione normativa (es. obbligo di GPS e strumenti di misura sulle bettoline) gli oneri probatori e i controlli tecnici possono aumentare, e in futuro le Amministrazioni potranno avvalersi di dati più affidabili per contestare discrepanze.
- In presenza di contrasti giurisprudenziali e di normativa in evoluzione, i giudici tendono a valutare con maggiore cautela l'onere probatorio dell'Amministrazione e possono compensare le spese di lite.
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