Sentenza del 21/07/2021 n. 2240 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Prescrizione triennale azione di recupero tassa automobilistica - Avviso di accertamento effetto interruttivo istantaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 04/xxxxxx relativa alla tassa automobilistica anno 2010 per omesso pagamento. La ricorrente eccepiva la prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 perché l'avviso di accertamento era stato notificato il 19/12/2013 e la cartella il 20/03/2017 (oltre tre anni dall'interruzione), chiedendo l'annullamento dell'atto. La Regione Puglia in appello sosteneva che il dies a quo per la decorrenza del nuovo termine trisennale fosse il 61° giorno dalla notifica dell'avviso (ossia la data di definitività dell'accertamento, 17/02/2014), facendo così decorrere la prescrizione al 31/12/2017 e rendendo tempestiva la cartella.
La decisione
La C.T.R. ha rigettato l'appello della Regione Puglia e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso di accertamento costituisca atto interruttivo istantaneo della prescrizione e che, quindi, il nuovo termine triennale inizi a decorrere immediatamente dalla data di notifica dell'avviso. Nel caso concreto l'avviso notificato il 19/12/2013 ha interrotto la prescrizione e il termine triennale conseguente è venuto a scadere, per la fattispecie, entro il 31/12/2016; la cartella notificata il 20/03/2017 è risultata pertanto prescritta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 D.L. 30/12/1982 n. 953 (comma 51)
Stabilisce il termine triennale per notificare gli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica: gli avvisi devono essere notificati entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La CTR ha interpretato la norma nel senso che, se l'avviso è notificato nei termini, esso interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale.
art. 2945 c.c.
Prevede che l'interruzione della prescrizione produce la riapertura di un nuovo periodo. La Corte ha applicato questo principio ritenendo che l'avviso di accertamento, quale atto interruttivo, determini l'inizio di un nuovo termine triennale.
art. 2943 c.c.
Norma generale sulla prescrizione e sulle modalità di interruzione; la CTR ha distinto l'effetto dell'interruzione 'ordinaria' (atto interruttivo come l'avviso) dall'interruzione con atti giudiziari (effetto duraturo fino alla conclusione del giudizio).
art. 2935 c.c.
Stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La Regione richiamava questa norma per sostenere che il dies a quo dovesse essere la data di definitività dell'accertamento, ma la CTR ha ritenuto irrilevante tale richiamo rispetto all'effetto interruttivo dell'avviso di accertamento.
art. 1, comma 163, L. n. 296/2006
Norma che disciplina un termine di decadenza per la notificazione del titolo esecutivo nella riscossione coattiva (diverso dalla prescrizione). La CTR ha ricordato che la giurisprudenza citata dalla Regione si riferiva a termini di decadenza e non alla prescrizione triennale disciplinata dall'art. 5 D.L. 953/1982.
Cass. sez. un. n. 23397/2016 e Cass. n. 581/2017 (richiamate dalle parti)
Le pronunce sono state richiamate dalla Regione ma la CTR ha ritenuto che trattassero questioni diverse (conversione del termine prescrizionale in caso di giudicato, o termini di decadenza) e non sovrapponibili al regime della prescrizione triennale e all'effetto interruttivo dell'avviso di accertamento come nel caso di specie.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento nei confronti del contribuente ha efficacia di atto interruttivo istantaneo della prescrizione: produce immediatamente l'interruzione e fa nascere un nuovo termine prescrizionale.
- Il termine di 60 giorni per impugnare l'avviso (e la sua eventuale definitività decorso tale termine) attiene alla contestabilità dell'accertamento (decadenza) ma non incide sull'effetto interruttivo della prescrizione: la decorrenza del nuovo termine non va rimandata alla data di definitività dell'atto.
- Solo un atto giudiziario che inizi un procedimento (o la domanda proposta nel giudizio) determina un'interruzione che perdura fino alla conclusione del processo; gli atti amministrativi (come l'avviso) producono invece un'interruzione che dà titolo a un nuovo periodo prescrizionale.
- Nelle contestazioni di prescrizione è fondamentale calcolare con precisione le date: data di notifica dell'avviso interruttivo e termine di tre anni successivo alla interruzione per valutare la tempestività della cartella di pagamento.
- Occorre distinguere chiaramente tra prescrizione (estinzione del diritto per decorso del tempo) e decadenza/irrevocabilità dell'atto (effetti diversi sul potere di riscossione).
- In caso di contrasto giurisprudenziale sulla materia, è possibile la compensazione delle spese: chi difende può attendersi che i giudici tengano conto dei contrasti interpretativi.
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