Sentenza del 21/07/2021 n. 909 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava che la società XX fosse fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3 del TUIR (esterovestizione) per l'annualità 2016, imputandole l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative a II.DD., IRAP e IVA, riprendendo a tassazione maggior reddito e applicando interessi e sanzioni; la società deduceva invece che operava effettivamente in Slovenia, che non sussisteva obbligo di dichiarazione in Italia, che i costi erano legittimi e chiedeva specificazione dei reati imputati all'amministratore Tizio.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata l'esterovestizione e la prevalente sede di amministrazione in Italia (criterio di cui al punto 2 dell'art. 73), sulla base di indagini della Guardia di Finanza: intercettazioni telefoniche con direttive amministrativo-contabili dal rappresentante della controllante italiana XY srl, documentazione che dimostrava ordini, fatturazioni e pagamenti gestiti tramite XY srl, e che il trasporto delle merci era fittizio in Slovenia e in realtà avveniva in Italia. Ha confermato anche il disconoscimento di costi per violazione dell'art. 109 TUIR per mancata prova di effettività e inerenza. Ha quindi dichiarato legittimo l'avviso di accertamento e posto a carico della parte soccombente le spese di giudizio (� 8.565,20).
Norme richiamate
art. 73 TUIR (criterio di residenza e esterovestizione)
L'art. 73, comma 3 configura il fenomeno dell'esterovestizione: la società formalmente estera può essere considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Nel caso esaminato il criterio applicato è la sede dell'amministrazione (centro di direzione e gestione).
art. 73 TUIR (presunzione per società controllate)
Il comma 5-bis introduce una presunzione relativa di residenza in Italia per società estere controllate da società italiane; pur non essendo l'unico elemento, può rafforzare l'onere probatorio a carico del soggetto estero.
art. 109 TUIR (onere della prova per deducibilità costi)
Per la deducibilità dei costi è necessario che il contribuente dimostri l'effettività e l'inerenza delle spese; in mancanza, l'ufficio può legittimamente disconoscerle e riprendere a tassazione i relativi importi.
Ammissibilità di intercettazioni e dichiarazioni spontanee come indizi (orientamento giurisprudenziale)
Il Collegio ammette, almeno a titolo di indizio, l'utilizzo in sede tributaria di intercettazioni telefoniche e di dichiarazioni rese in ambito penale, purché valutate nel loro ambito probatorio e non come prova assoluta; tali elementi possono contribuire a dimostrare il centro effettivo di direzione e gestione.
Massime di principio
- Per valutare l'esterovestizione prevale l'analisi del centro di direzione e gestione: se le decisioni amministrative e gestionali sono assunte in Italia, la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia anche se iscritta all'estero.
- La prova della residenza fiscale in Italia può essere data mediante elementi indiziari (intercettazioni, documentazione commerciale e contabile, flussi di pagamento, ordini e fatture che transitano tramite soggetti italiani, evidenze sul luogo effettivo di transito delle merci).
- La presunzione prevista dall'art. 73, comma 5-bis per società estere controllate da italiane rafforza l'argomentazione dell'Amministrazione, ma non esclude la possibilità per la società di fornire elementi contrari idonei a confutarla.
- Per ottenere la deducibilità dei costi (art. 109 TUIR) il contribuente deve provare l'effettività e l'inerenza delle spese: documentazione formale non sufficiente se i fatti dimostrano che l'operatività reale è diversa da quanto dichiarato.
- Intercettazioni e dichiarazioni rese in sede penale possono essere utilizzate nel processo tributario come indizi, ma il loro valore probatorio deve essere complessivamente valutato e integrato con ulteriori elementi concreti.
- In situazioni analoghe, l'ente accertatore deve costruire un quadro probatorio coerente e plurimo; il contribuente, per ribaltare l'accertamento, dovrà produrre prove concrete e documentate della reale amministrazione e operatività all'estero.
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