Sentenza del 21/07/2021 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Accertamento analitico-induttivo - Indagine quota di ricarico - Campione significativo dei prodotti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento analitico-induttivo per l'anno 2014 volto a determinare i ricavi dell'attività di bar/ristorazione mediante applicazione di una percentuale di ricarico sul costo del venduto desunta da un'indagine sui prezzi di acquisto e di vendita di un campione significativo di prodotti (percentuale derivata dall'anno 2013, rideterminata in sede di adesione al 128,07%). I ricorrenti eccepivano nullità/illegittimità dell'atto per mancanza di sottoscrizione/delega, mancata allegazione del PVC e dei prospetti di calcolo, mancato riconoscimento di maggiori costi e contestavano la percentuale di ricarico (sostenevano che doveva essere il 95%). Le contestazioni procedurali includevano anche presunta violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore e ritardo nel deposito della sentenza.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto legittima la delega di firma del funzionario che ha sottoscritto gli avvisi (documentata dagli atti), valida la notificazione e sufficiente la conoscenza del PVC. Sul merito ha ritenuto conforme la tecnica dell'accertamento analitico-induttivo basata su un campione significativo concordato in contraddittorio, e legittima l'applicazione della percentuale di ricarico del 128,07% al costo del venduto 2014, con determinazione dei maggiori ricavi e conseguente tassazione attribuita ai soci. Sono state respinte le eccezioni relative a presunti costi occulti per mancata prova concreta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado per complessivi euro 4.000 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Legittima la tecnica dell'accertamento analitico‑induttivo; è ammesso il raffronto prezzo di acquisto/prezzo di rivendita su un campione significativo di prodotti per desumere la percentuale di ricarico da applicare al costo del venduto.
art. 42, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da dipendente direttivo delegato; la provenienza dell'atto si presume e la delega è valida se documentata; la nullità va provata dal contribuente.
art. 5, commi 1 e 3, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
Norme sulla determinazione del reddito di partecipazione e attribuzione pro quota agli associati/soci; base per l'imputazione del reddito ai soci al 50%.
art. 37 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Il termine per il deposito/pubblicazione della motivazione ha natura ordinatoria (non perentoria): la sua violazione non comporta la nullità della sentenza ma, al più, profili disciplinari.
art. 115 disp. att. C.P.C. (richiamato)
Principi applicabili al rinvio per grave impedimento del difensore: il rinvio richiede l'impossibilità di sostituzione; una mera difficoltà organizzativa del difensore non è sufficiente a imporre il differimento.
Giurisprudenza (Cass. n. 25684/2006; Cass. n. 4554/2010 e altre)
Cassazione: l'indagine sulle quote di ricarico può essere basata su un campione significativo e l'Amministrazione non è tenuta a verificare la generalità dei dati; l'onere probatorio dei costi deducibili grava sul contribuente che deve fornire prove concrete e certi elementi per costi occulti.
Massime di principio
- L'accertamento analitico‑induttivo basato sul raffronto prezzo d'acquisto/prezzo di vendita è legittimo anche se eseguito su un campione rappresentativo di prodotti anziché su un inventario completo, purché il campione sia significativo e la metodologia sia documentabile e, preferibilmente, condivisa in contraddittorio.
- La delega di firma dell'Ufficio e la sottoscrizione degli avvisi si presumono valide se l'amministrazione produce l'atto di delega; la nullità dell'atto per mancata delega va provata dal contribuente.
- La documentazione prodotta nel processo verbale di constatazione (PVC) e il contraddittorio svolto con i verificatori costituiscono elemento rilevante per la legittimità dell'accertamento e possono rendere non necessaria l'allegazione dettagliata dei prospetti all'avviso se i calcoli risultano dagli atti e dal contraddittorio.
- Il contribuente che contesta maggiori ricavi basati su presunzioni deve provare con elementi concreti e determinabili l'esistenza di costi occulti o di elementi che giustifichino una diversa percentuale di ricarico; non bastano affermazioni generiche.
- La richiesta di rinvio per impedimento del difensore necessita di motivazioni che rendano impossibile la sostituzione; la mera comunicazione di impedimento non sempre è sufficiente per ottenere il differimento.
- Il ritardo nel deposito della motivazione della sentenza non invalida la decisione quando il termine sia di natura ordinatoria; la tempestività dell'impugnazione si valuta sulle regole di decorrenza previste dalla legge.
- In sede di verifica è raccomandabile documentare e far verbalizzare nel contraddittorio la scelta del campione e la metodologia di calcolo della percentuale di ricarico, e richiedere sin da subito i prospetti e i calcoli se non allegati, per poter contestare efficacemente l'accertamento.
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