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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Accertamento analitico-induttivo - Indagine quota di ricarico - Campione significativo dei prodotti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento analitico-induttivo per l'anno 2014 volto a determinare i ricavi dell'attività di bar/ristorazione mediante applicazione di una percentuale di ricarico sul costo del venduto desunta da un'indagine sui prezzi di acquisto e di vendita di un campione significativo di prodotti (percentuale derivata dall'anno 2013, rideterminata in sede di adesione al 128,07%). I ricorrenti eccepivano nullità/illegittimità dell'atto per mancanza di sottoscrizione/delega, mancata allegazione del PVC e dei prospetti di calcolo, mancato riconoscimento di maggiori costi e contestavano la percentuale di ricarico (sostenevano che doveva essere il 95%). Le contestazioni procedurali includevano anche presunta violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore e ritardo nel deposito della sentenza.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto legittima la delega di firma del funzionario che ha sottoscritto gli avvisi (documentata dagli atti), valida la notificazione e sufficiente la conoscenza del PVC. Sul merito ha ritenuto conforme la tecnica dell'accertamento analitico-induttivo basata su un campione significativo concordato in contraddittorio, e legittima l'applicazione della percentuale di ricarico del 128,07% al costo del venduto 2014, con determinazione dei maggiori ricavi e conseguente tassazione attribuita ai soci. Sono state respinte le eccezioni relative a presunti costi occulti per mancata prova concreta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado per complessivi euro 4.000 oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Legittima la tecnica dell'accertamento analitico‑induttivo; è ammesso il raffronto prezzo di acquisto/prezzo di rivendita su un campione significativo di prodotti per desumere la percentuale di ricarico da applicare al costo del venduto.

  • art. 42, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da dipendente direttivo delegato; la provenienza dell'atto si presume e la delega è valida se documentata; la nullità va provata dal contribuente.

  • art. 5, commi 1 e 3, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)

    Norme sulla determinazione del reddito di partecipazione e attribuzione pro quota agli associati/soci; base per l'imputazione del reddito ai soci al 50%.

  • art. 37 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Il termine per il deposito/pubblicazione della motivazione ha natura ordinatoria (non perentoria): la sua violazione non comporta la nullità della sentenza ma, al più, profili disciplinari.

  • art. 115 disp. att. C.P.C. (richiamato)

    Principi applicabili al rinvio per grave impedimento del difensore: il rinvio richiede l'impossibilità di sostituzione; una mera difficoltà organizzativa del difensore non è sufficiente a imporre il differimento.

  • Giurisprudenza (Cass. n. 25684/2006; Cass. n. 4554/2010 e altre)

    Cassazione: l'indagine sulle quote di ricarico può essere basata su un campione significativo e l'Amministrazione non è tenuta a verificare la generalità dei dati; l'onere probatorio dei costi deducibili grava sul contribuente che deve fornire prove concrete e certi elementi per costi occulti.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico‑induttivo basato sul raffronto prezzo d'acquisto/prezzo di vendita è legittimo anche se eseguito su un campione rappresentativo di prodotti anziché su un inventario completo, purché il campione sia significativo e la metodologia sia documentabile e, preferibilmente, condivisa in contraddittorio.
  • La delega di firma dell'Ufficio e la sottoscrizione degli avvisi si presumono valide se l'amministrazione produce l'atto di delega; la nullità dell'atto per mancata delega va provata dal contribuente.
  • La documentazione prodotta nel processo verbale di constatazione (PVC) e il contraddittorio svolto con i verificatori costituiscono elemento rilevante per la legittimità dell'accertamento e possono rendere non necessaria l'allegazione dettagliata dei prospetti all'avviso se i calcoli risultano dagli atti e dal contraddittorio.
  • Il contribuente che contesta maggiori ricavi basati su presunzioni deve provare con elementi concreti e determinabili l'esistenza di costi occulti o di elementi che giustifichino una diversa percentuale di ricarico; non bastano affermazioni generiche.
  • La richiesta di rinvio per impedimento del difensore necessita di motivazioni che rendano impossibile la sostituzione; la mera comunicazione di impedimento non sempre è sufficiente per ottenere il differimento.
  • Il ritardo nel deposito della motivazione della sentenza non invalida la decisione quando il termine sia di natura ordinatoria; la tempestività dell'impugnazione si valuta sulle regole di decorrenza previste dalla legge.
  • In sede di verifica è raccomandabile documentare e far verbalizzare nel contraddittorio la scelta del campione e la metodologia di calcolo della percentuale di ricarico, e richiedere sin da subito i prospetti e i calcoli se non allegati, per poter contestare efficacemente l'accertamento.

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