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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il contribuente può procedere alla compensazione di propri debiti verso lo Stato con crediti vantati da contribuenti diversi - Non Sussiste - L'accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale ha natura di accollo interno - Sussiste - L'accollo interno non è vincolante per l'Amministrazione finanziaria - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha richiesto la restituzione di €7.799,38 (più sanzioni e interessi) perché la società ricorrente ha utilizzato in compensazione crediti d'imposta spettanti a due diverse società (T. e U.), in presunta violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 27 del d.P.R. n. 643/1972. La contribuente ha altresì contestato la validità e la motivazione dell'avviso di accertamento e la legittimazione della sottoscrizione dell'atto (art. 42 DPR 600/1973), nonché ha invocato l'efficacia del contratto di accollo tra privati come causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha confermato che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 17 d.lgs. 241/1997) e, quindi, non è possibile estinguere debiti propri verso lo Stato con crediti spettanti a soggetti diversi. L'accordo tra privati con cui uno si obbliga a tenere indenne l'altro ha natura di accollo interno e rileva solo tra le parti, non nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; pertanto non modifica il soggetto passivo né legittima l'uso dei crediti di terzi in compensazione. Quanto alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Agenzia ha prodotto la delega e il requisito della legittimazione del sottoscrittore è stato ritenuto soddisfatto; la mancata indicazione della sede nel ricorso è stata considerata un vizio non determinante (possibilità di notificare presso la segreteria della Commissione). Sono state condannate le spese di appello a carico della società.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    "compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche..."

    La compensazione tributaria è ammessa solo per crediti e debiti dello stesso periodo e riguardanti lo stesso soggetto; non consente l'utilizzo di crediti spettanti a terzi.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8

    "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"; "è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario"

    Pur riconoscendo in astratto la compensazione e l'accollo, la norma si inserisce in un quadro regolato da limiti e disposizioni applicative: l'accollo può essere non liberatorio e la compensazione effettiva è subordinata alla disciplina specifica (es. art. 17 d.lgs. 241/1997).

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    "gli accertamenti ... mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario di carriera direttiva validamente delegato; in caso di contestazione l'Amministrazione ha l'onere di provare la delega/legittimazione del sottoscrittore.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater

    "(fattispecie penale relativa all') indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti"

    Sanzione penale per l'uso in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti; la giurisprudenza distingue i casi penali (uso di crediti non spettanti) dalla fattispecie amministrativa qui esaminata (uso di crediti spettanti a terzi).

  • d.P.R. 26 settembre 1972, n. 643, art. 27

    "divieto di patti dispositivi del tributo"

    I patti che incidono sulla determinazione dell'obbligazione tributaria non sono consentiti; invece gli accordi che ripartiscono tra privati le conseguenze economiche (accollo interno) non modificano l'obbligazione fiscale nei confronti dell'Erario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    "il ricorso deve contenere l'indicazione ... del ricorrente e della relativa residenza o sede legale ..."

    La mancanza dell'indicazione della sede nel ricorso è sanzionata prevedendo la possibilità di notificare/comunicare presso la segreteria della Commissione; non sempre determina l'inammissibilità automatica del ricorso.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17, comma 1‑bis

    "I dirigenti ... possono delegare ... alcune delle competenze ... a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate..."

    Consente ai dirigenti pubblici di delegare con atto scritto funzioni e competenze a dipendenti di adeguata posizione funzionale; la delega, se contestata, deve essere provata dall'Amministrazione.

  • codice civile, art. 2704

    "(riguarda la data certa degli atti)"

    La certezza della data di documenti o atti può desumersi anche da elementi diversi da una forma tassativa; utile per valutare la data di deleghe interne.

Massime di principio

  • La compensazione tributaria è normativa-compatibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge: non è ammesso estinguere debiti propri verso lo Stato con crediti spettanti a soggetti diversi (art. 17 d.lgs. 241/1997).
  • Gli accordi tra privati con cui uno assume l'onere fiscale di un altro (accollo interno) sono efficaci solo tra le parti e non modificano il rapporto col Fisco: l'Amministrazione può comunque pretendere il pagamento dal soggetto formalmente obbligato.
  • Se si intende trasferire validamente l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Amministrazione è necessaria una operazione che incida sul rapporto fiscale in modo previsto dalla legge; meri accordi interni non vincolano l'Agenzia.
  • In caso di contestazione della sottoscrizione di un avviso di accertamento compete all'Amministrazione produrre la delega o la prova della legittimazione del sottoscrittore; la mancata prova può compromettere la validità dell'atto.
  • Per evitare duplicazioni di pagamento dopo un accollo interno, il vero rimedio è la richiesta di rimborso o l'azione tra privati (giurisdizione ordinaria) per far valere l'accordo d'accollo, non l'uso in compensazione dei crediti di terzi.
  • L'uso di crediti inesistenti o non spettanti in compensazione può integrare una fattispecie penale (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000); la distinzione tra errore civile/amministrativo e fattispecie penale dipende dalla natura del credito e dalla condotta del contribuente.
  • Difetti formali nel ricorso (es. mancanza della sede) comportano, di norma, la possibilità di notificare presso la segreteria della Commissione e non sempre l'inammissibilità automatica; però vanno valutati i singoli profili procedurali tempestivamente sollevati.

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