Sentenza del 21/07/2021 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il contribuente può procedere alla compensazione di propri debiti verso lo Stato con crediti vantati da contribuenti diversi - Non Sussiste - L'accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale ha natura di accollo interno - Sussiste - L'accollo interno non è vincolante per l'Amministrazione finanziaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha richiesto la restituzione di €7.799,38 (più sanzioni e interessi) perché la società ricorrente ha utilizzato in compensazione crediti d'imposta spettanti a due diverse società (T. e U.), in presunta violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 27 del d.P.R. n. 643/1972. La contribuente ha altresì contestato la validità e la motivazione dell'avviso di accertamento e la legittimazione della sottoscrizione dell'atto (art. 42 DPR 600/1973), nonché ha invocato l'efficacia del contratto di accollo tra privati come causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice ha confermato che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 17 d.lgs. 241/1997) e, quindi, non è possibile estinguere debiti propri verso lo Stato con crediti spettanti a soggetti diversi. L'accordo tra privati con cui uno si obbliga a tenere indenne l'altro ha natura di accollo interno e rileva solo tra le parti, non nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; pertanto non modifica il soggetto passivo né legittima l'uso dei crediti di terzi in compensazione. Quanto alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Agenzia ha prodotto la delega e il requisito della legittimazione del sottoscrittore è stato ritenuto soddisfatto; la mancata indicazione della sede nel ricorso è stata considerata un vizio non determinante (possibilità di notificare presso la segreteria della Commissione). Sono state condannate le spese di appello a carico della società.
Norme richiamate
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
"compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche..."
La compensazione tributaria è ammessa solo per crediti e debiti dello stesso periodo e riguardanti lo stesso soggetto; non consente l'utilizzo di crediti spettanti a terzi.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8
"l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"; "è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario"
Pur riconoscendo in astratto la compensazione e l'accollo, la norma si inserisce in un quadro regolato da limiti e disposizioni applicative: l'accollo può essere non liberatorio e la compensazione effettiva è subordinata alla disciplina specifica (es. art. 17 d.lgs. 241/1997).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
"gli accertamenti ... mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario di carriera direttiva validamente delegato; in caso di contestazione l'Amministrazione ha l'onere di provare la delega/legittimazione del sottoscrittore.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater
"(fattispecie penale relativa all') indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti"
Sanzione penale per l'uso in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti; la giurisprudenza distingue i casi penali (uso di crediti non spettanti) dalla fattispecie amministrativa qui esaminata (uso di crediti spettanti a terzi).
d.P.R. 26 settembre 1972, n. 643, art. 27
"divieto di patti dispositivi del tributo"
I patti che incidono sulla determinazione dell'obbligazione tributaria non sono consentiti; invece gli accordi che ripartiscono tra privati le conseguenze economiche (accollo interno) non modificano l'obbligazione fiscale nei confronti dell'Erario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
"il ricorso deve contenere l'indicazione ... del ricorrente e della relativa residenza o sede legale ..."
La mancanza dell'indicazione della sede nel ricorso è sanzionata prevedendo la possibilità di notificare/comunicare presso la segreteria della Commissione; non sempre determina l'inammissibilità automatica del ricorso.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17, comma 1‑bis
"I dirigenti ... possono delegare ... alcune delle competenze ... a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate..."
Consente ai dirigenti pubblici di delegare con atto scritto funzioni e competenze a dipendenti di adeguata posizione funzionale; la delega, se contestata, deve essere provata dall'Amministrazione.
codice civile, art. 2704
"(riguarda la data certa degli atti)"
La certezza della data di documenti o atti può desumersi anche da elementi diversi da una forma tassativa; utile per valutare la data di deleghe interne.
Massime di principio
- La compensazione tributaria è normativa-compatibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge: non è ammesso estinguere debiti propri verso lo Stato con crediti spettanti a soggetti diversi (art. 17 d.lgs. 241/1997).
- Gli accordi tra privati con cui uno assume l'onere fiscale di un altro (accollo interno) sono efficaci solo tra le parti e non modificano il rapporto col Fisco: l'Amministrazione può comunque pretendere il pagamento dal soggetto formalmente obbligato.
- Se si intende trasferire validamente l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Amministrazione è necessaria una operazione che incida sul rapporto fiscale in modo previsto dalla legge; meri accordi interni non vincolano l'Agenzia.
- In caso di contestazione della sottoscrizione di un avviso di accertamento compete all'Amministrazione produrre la delega o la prova della legittimazione del sottoscrittore; la mancata prova può compromettere la validità dell'atto.
- Per evitare duplicazioni di pagamento dopo un accollo interno, il vero rimedio è la richiesta di rimborso o l'azione tra privati (giurisdizione ordinaria) per far valere l'accordo d'accollo, non l'uso in compensazione dei crediti di terzi.
- L'uso di crediti inesistenti o non spettanti in compensazione può integrare una fattispecie penale (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000); la distinzione tra errore civile/amministrativo e fattispecie penale dipende dalla natura del credito e dalla condotta del contribuente.
- Difetti formali nel ricorso (es. mancanza della sede) comportano, di norma, la possibilità di notificare presso la segreteria della Commissione e non sempre l'inammissibilità automatica; però vanno valutati i singoli profili procedurali tempestivamente sollevati.
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