Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di una contribuente per IRPEF, IRAP e IVA sulla base di una rettifica induttiva del reddito. L’Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi partendo dal rinvenimento, presso una società terza, di una scheda intestata alla contribuente da cui emergevano cessioni di gioielli in conto visione; da tale elemento aveva desunto l’acquisto e la successiva rivendita di merce non fatturata e aveva applicato una percentuale di ricarico del 150% anche sulle vendite risultanti dalla contabilità. La CTR aveva ritenuto incoerente la motivazione dell’atto impositivo, confermando però la ripresa limitatamente al valore della merce acquistata senza fattura e all’IVA correlata, escludendo l’ulteriore ricarico. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell’art. 55 d.P.R. 633/1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8, lett. a), d.lgs. 471/1997, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ritenere legittima l’applicazione della percentuale di ricarico del 150% non solo sulla merce rinvenuta, ma anche sulle vendite contabilizzate. La contribuente ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l’altro, difetto di allegazione del PVC, insufficienza delle presunzioni, omesso esame della scheda extracontabile e erronea pretesa relativa all’IVA.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, limitatamente al profilo concernente l’erroneità e contraddittorietà della motivazione della CTR nella parte in cui aveva escluso l’applicazione della percentuale di ricarico sulla ripresa relativa alla vendita in nero dei gioielli. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo inammissibili o infondate le sue censure: la doglianza sulla mancata allegazione del PVC non era stata esaminata in appello; la censura sulle presunzioni mirava a rimettere in discussione valutazioni di fatto; il presunto omesso esame era in realtà un dissenso sulla motivazione non più deducibile come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; infine, la doglianza sull’IVA non colpiva la ratio decidendi, poiché l’IVA contestata era quella sulla successiva rivendita e non quella omessa dalla cedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni, purché valutate dal giudice di merito secondo gravità, precisione e concordanza.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA fondato su elementi presuntivi.
viene richiamato per il riparto dell’onere della prova: una volta ritenute gravi, precise e concordanti le presunzioni dell’Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria.
le presunzioni semplici sono utilizzabili nel processo tributario se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 8, lett. a), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla ripresa sanzionatoria collegata alle operazioni contestate.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per la pretesa necessità di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento.
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla contribuente quale norma sulla motivazione e sugli elementi essenziali dell’avviso di accertamento.
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dalla contribuente per contestare la pretesa di dover corrispondere l’IVA relativa alla successiva rivendita.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma sul perimetro delle censure di legittimità; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per insufficienza motivazionale.
richiamato per la memoria depositata dalla contribuente in vista della camera di consiglio.
richiamati in via analogica per affermare la capacità processuale degli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate e la loro legittimazione concorrente e alternativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale proposta dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- L’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici anche in materia IVA e imposte dirette, purché gli elementi siano valutati dal giudice di merito e siano ritenuti gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che il giudice di merito abbia attribuito idoneità presuntiva agli elementi offerti dall’Ufficio, il contribuente è gravato dell’onere di fornire la prova contraria.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; la contestazione della sufficienza del ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di denunciare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato discusso tra le parti.
- Se la censura non investe la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, il motivo è inammissibile.
- Gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno legittimazione processuale concorrente e alternativa rispetto al direttore, e la mancata indicazione delle generalità del direttore pro tempore non comporta, di per sé, inammissibilità del ricorso.
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