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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, emesso nei confronti di una contribuente per IRPEF, IRAP e IVA sulla base di una rettifica induttiva del reddito. L’Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi partendo dal rinvenimento, presso una società terza, di una scheda intestata alla contribuente da cui emergevano cessioni di gioielli in conto visione; da tale elemento aveva desunto l’acquisto e la successiva rivendita di merce non fatturata e aveva applicato una percentuale di ricarico del 150% anche sulle vendite risultanti dalla contabilità. La CTR aveva ritenuto incoerente la motivazione dell’atto impositivo, confermando però la ripresa limitatamente al valore della merce acquistata senza fattura e all’IVA correlata, escludendo l’ulteriore ricarico. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell’art. 55 d.P.R. 633/1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8, lett. a), d.lgs. 471/1997, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ritenere legittima l’applicazione della percentuale di ricarico del 150% non solo sulla merce rinvenuta, ma anche sulle vendite contabilizzate. La contribuente ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l’altro, difetto di allegazione del PVC, insufficienza delle presunzioni, omesso esame della scheda extracontabile e erronea pretesa relativa all’IVA.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, limitatamente al profilo concernente l’erroneità e contraddittorietà della motivazione della CTR nella parte in cui aveva escluso l’applicazione della percentuale di ricarico sulla ripresa relativa alla vendita in nero dei gioielli. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo inammissibili o infondate le sue censure: la doglianza sulla mancata allegazione del PVC non era stata esaminata in appello; la censura sulle presunzioni mirava a rimettere in discussione valutazioni di fatto; il presunto omesso esame era in realtà un dissenso sulla motivazione non più deducibile come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; infine, la doglianza sull’IVA non colpiva la ratio decidendi, poiché l’IVA contestata era quella sulla successiva rivendita e non quella omessa dalla cedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici anche in materia IVA e imposte dirette, purché gli elementi siano valutati dal giudice di merito e siano ritenuti gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta che il giudice di merito abbia attribuito idoneità presuntiva agli elementi offerti dall’Ufficio, il contribuente è gravato dell’onere di fornire la prova contraria.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; la contestazione della sufficienza del ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di denunciare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato discusso tra le parti.
  • Se la censura non investe la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, il motivo è inammissibile.
  • Gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno legittimazione processuale concorrente e alternativa rispetto al direttore, e la mancata indicazione delle generalità del direttore pro tempore non comporta, di per sé, inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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