Cassazione Civile, Ordinanza n. 18220/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF e IVA 2012, confermato in appello dalla CTR Calabria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità dell'avviso perché sottoscritto da funzionario asseritamente privo di valida delega di firma, con richiamo agli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 21-septies L. 241/1990; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c., sostenendo che l'accertamento fosse fondato solo su elementi indiziari; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, deducendo l'inapplicabilità della presunzione sui prelevamenti ai lavoratori autonomi alla luce della Corte costituzionale n. 228/2014; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia su eccezioni preliminari e di merito, in relazione anche alle autorizzazioni alle indagini bancarie e alla ricostruzione dei corrispettivi. La CTR aveva ritenuto valida la delega di firma, legittime le indagini bancarie e operante la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, avendo esaminato le doglianze sulla delega di firma, sull'autorizzazione alle indagini bancarie e sulla presunzione derivante dalle movimentazioni. Ha respinto il primo motivo affermando che, in tema di delega di firma per l'avviso di accertamento, non è richiesta la motivazione della delega né la sua temporaneità, ed è sufficiente l'indicazione del soggetto delegato e dei limiti della delega; nel caso concreto il funzionario era anche nominativamente indicato. Ha respinto il secondo motivo ribadendo che gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni bancarie, che non necessita dei requisiti delle presunzioni semplici e si vince solo con prova analitica del contribuente. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che la Corte costituzionale n. 228/2014 ha inciso solo sulla presunzione dei prelevamenti per i lavoratori autonomi, mentre resta ferma la presunzione sui versamenti per tutti i contribuenti; correttamente quindi la CTR aveva posto l'onere probatorio sul contribuente e ne aveva rilevato il mancato assolvimento. Sono state poste a carico del ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il parametro per dedurre in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza; la censura sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
la doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato le questioni dedotte.
riguarda la sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ribadisce che la delega di firma può essere valida anche senza indicazione temporale, purché sia identificabile il delegato e il contenuto della delega.
invocato per la nullità dell'atto, ma non ritenuto fondato nel caso concreto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione induttiva dei corrispettivi; la Corte non accoglie la censura.
le movimentazioni bancarie generano una presunzione legale relativa di maggior reddito; per i versamenti la presunzione opera per tutti i contribuenti, per i prelevamenti solo nei limiti ritenuti dalla giurisprudenza dopo Corte cost. n. 228/2014.
in materia IVA consente l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie; la mancata esibizione o allegazione dell'autorizzazione non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, salvo assenza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio.
le presunzioni bancarie ex lege non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
la Corte precisa che i requisiti delle presunzioni semplici non si applicano alle presunzioni legali previste in materia di accertamenti bancari.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
è richiamato per distinguere la delega di funzioni dalla delega di firma; la disciplina della motivazione e della temporaneità vale per la delega di funzioni, non per la delega di firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento, la delega di firma può ritenersi valida quando consenta di identificare il funzionario delegato e i limiti oggettivi della delega; non è necessario che rechi una motivazione specifica o una temporaneità espressamente indicata, trattandosi di istituto diverso dalla delega di funzioni.
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta dedurre un insufficiente esame delle prove o delle questioni.
- In materia di indagini bancarie, gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 attribuiscono alle movimentazioni dei conti una presunzione legale relativa di ricavi/compensi o operazioni imponibili, superabile solo mediante prova contraria analitica e specifica sulle singole movimentazioni.
- La presunzione legale sulle movimentazioni bancarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., perché opera ex lege a favore dell'Amministrazione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la limitazione della presunzione relativa ai prelevamenti riguarda i lavoratori autonomi, mentre la presunzione sui versamenti non giustificati resta applicabile a tutti i contribuenti.
- La mancata esibizione al contribuente dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, salvo che manchi materialmente l'autorizzazione e ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente.
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