Cassazione Civile, Ordinanza n. 12732/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2012, emesso da un Comune in relazione a un'area edificabile. La contribuente ha visto respinto il ricorso in primo grado e in appello, quindi ha proposto ricorso per cassazione articolando più censure: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che il richiamo alla deliberazione della Giunta comunale sui valori delle aree non fosse sufficiente in mancanza di prova della sua conoscenza e che il Comune avesse integrato la motivazione solo in giudizio; (2) violazione della norma sul criterio di determinazione del valore venale delle aree edificabili, lamentando che i giudici di merito non avessero considerato l'effettiva e prossima utilizzabilità edificatoria del bene e si fossero affidati solo a valori presuntivi di banche dati immobiliari; (3) e (4) omessa o apparente motivazione per non avere esaminato la perizia di parte prodotta dalla contribuente; (5), (6) e (7) violazione delle norme processuali per il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio estimativa e omesso esame di un fatto decisivo. Il Comune ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione dell'avviso, osservando che, nei tributi locali, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati non facilmente conoscibili e non si estende agli atti normativi o regolamentari, mentre la delibera comunale sui valori delle aree edificabili è atto generale, conoscibile e idoneo a fondare la pretesa. Ha poi ritenuto infondati i motivi sul valore dell'area, confermando che l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore e che è legittimo l'uso, da parte del Comune, di regolamenti e delibere che indicano valori di riferimento come fonti presuntive; nel caso concreto i giudici di merito avevano anche considerato l'indice di edificabilità. Quanto alla perizia di parte, la Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva, potendo implicitamente disattendere la perizia stragiudiziale se motiva complessivamente in base ad altri elementi ritenuti più attendibili. Infine, ha escluso vizi sulla mancata CTU, rilevando che la sentenza aveva espressamente ritenuto superflua la consulenza e che, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile, oltre al fatto che la richiesta di CTU è istanza istruttoria e non fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente per i motivi di legittimità relativi alla motivazione dell'avviso e alla determinazione del valore imponibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le censure di nullità della sentenza e di motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ricorda che, in caso di doppia conforme, la censura è inammissibile.
È evocato dalla ricorrente quale parametro di motivazione dell'atto amministrativo, ma la Corte applica in materia tributaria i principi speciali sulla motivazione dell'avviso.
La Corte lo richiama in combinato con la disciplina dei tributi locali, affermando che l'allegazione degli atti richiamati è dovuta solo se non facilmente conoscibili e non riprodotti nel contenuto essenziale.
art. 11, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 504 del 1992
È richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina IMU/ICI, ma la Corte fonda la decisione sui principi consolidati relativi alla motivazione e al valore venale delle aree edificabili.
art. 59 D.Lgs. n. 446 del 1997
Legittima l'adozione di regolamenti comunali che fissano valori di riferimento delle aree edificabili; la Corte ne riconosce l'utilità come fonte presuntiva per l'accertamento.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
Norma sul criterio di determinazione del valore venale delle aree edificabili; la Corte conferma che la valutazione può fondarsi sulla qualificazione urbanistica e sui valori indicati dal Comune.
art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006
In materia di tributi locali, impone l'allegazione degli atti richiamati solo se non facilmente conoscibili e se non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
art. 48 D.Lgs. n. 267 del 2000
È citato come base del potere regolamentare comunale utilizzato per determinare valori di riferimento delle aree edificabili.
art. 52 D.Lgs. n. 446 del 1997
È richiamato insieme all'art. 59 del medesimo decreto per fondare la legittimità del regolamento/deliberazione comunale sui valori delle aree.
È evocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi sia motivazione apparente o omessa pronuncia.
È richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la sentenza ha espressamente deciso sulla CTU e sugli elementi istruttori.
È richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, l'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera solo per gli atti non facilmente conoscibili dal contribuente e non si estende agli atti normativi o regolamentari che costituiscono la base del potere impositivo.
- Un avviso di accertamento relativo ad aree edificabili è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente l'an e il quantum del tributo, anche mediante il richiamo a delibere comunali generali sui valori di riferimento.
- Ai fini della determinazione del valore imponibile delle aree edificabili, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita nel piano regolatore, senza che sia necessario attendere l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi.
- I regolamenti o le delibere comunali che indicano valori minimi delle aree edificabili per zone omogenee possono essere utilizzati come fonte presuntiva di valutazione, con funzione orientativa sia per l'amministrazione sia per il giudice.
- Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni singola deduzione o perizia di parte, essendo sufficiente una motivazione complessiva che indichi gli elementi ritenuti decisivi e consenta di comprendere l'iter logico seguito.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere dedotta come fatto decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; se la sentenza di merito è sorretta da doppia conforme, la relativa censura è inammissibile.
- La perizia stragiudiziale costituisce una mera allegazione difensiva e può essere implicitamente disattesa dal giudice quando la motivazione complessiva valorizzi elementi istruttori ritenuti più attendibili.
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