Cassazione Civile, Ordinanza n. 28743/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2001, emesso a carico di un contribuente che svolgeva attività di commercio al dettaglio di orologi, fondato sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore. L’Ufficio, dopo interlocuzione con il contribuente, aveva confermato l’impianto dell’accertamento riducendo i maggiori ricavi del 40%; in primo grado era stata inoltre impugnata una cartella consequenziale, in parte dichiarata inammissibile e in parte ritenuta infondata. La CTR aveva accolto in parte l’appello del contribuente e aveva ulteriormente ridotto i maggiori ricavi accertati, valorizzando anche le condizioni di salute del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972, 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000, perché l’avviso non avrebbe dato conto della documentazione medica e contabile prodotta in sede di contraddittorio; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello; 3) violazione delle norme sugli accertamenti fondati su presunzioni e studi di settore, per mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti; 4) falsa applicazione delle norme sulla motivazione e sull’onere della prova, in relazione alla valutazione della capacità lavorativa del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nell’accertamento standardizzato basato su studi di settore, il contraddittorio preventivo è essenziale e, se il contribuente allega circostanze concrete a giustificazione dello scostamento, l’Ufficio deve motivare perché le ritiene inattendibili. Poiché l’avviso si limitava a richiamare lo scostamento dai parametri senza prendere in considerazione la documentazione prodotta dal contribuente in sede amministrativa, la motivazione è stata ritenuta non conforme ai principi applicabili e l’atto impositivo è stato dichiarato nullo. Il primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione dell’atto impositivo; la Corte lo considera nel quadro del dovere dell’Ufficio di motivare anche rispetto alle deduzioni del contribuente.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti IVA; la Corte lo collega all’obbligo di motivazione sostanziale dell’accertamento.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte lo richiama come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo, da intendersi comprensiva delle ragioni del mancato recepimento delle osservazioni del contribuente.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per il dovere di trasparenza e motivazione degli atti tributari.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Norma posta a base dell’accertamento standardizzato mediante studi di settore; la Corte ribadisce che lo scostamento non basta da solo se il contribuente ha fornito giustificazioni concrete.
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nell’avviso, ma la Corte osserva che l’accertamento, nel suo concreto contenuto, era fondato soltanto sullo studio di settore senza valutare le deduzioni difensive.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nell’avviso in materia IVA; la Corte ne esclude un uso autosufficiente in assenza di motivazione sulle osservazioni del contribuente.
Invocato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte ritiene che, in presenza di contestazioni specifiche del contribuente, occorra una motivazione idonea a rendere la presunzione grave, precisa e concordante.
Richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Richiamato nel quarto motivo sull’onere della prova; la Corte non vi si sofferma perché il motivo è assorbito.
Usato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato nel frontespizio in relazione alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’eventuale udienza di discussione.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali fondati su studi di settore o parametri, il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento essenziale del giusto procedimento e non un adempimento meramente formale.
- Quando il contribuente, nel contraddittorio endoprocedimentale, produce documenti o allega circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dagli standards, l’Ufficio deve motivare specificamente le ragioni della loro inattendibilità o del loro mancato recepimento.
- La motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero richiamo allo scostamento statistico: deve dar conto degli elementi che rendono applicabile la presunzione alla concreta realtà economica del contribuente.
- In tema di accertamento standardizzato, la gravità, precisione e concordanza della presunzione si apprezzano solo se la motivazione dell’atto confronta lo scostamento con le obiezioni e le prove fornite dal contribuente in sede amministrativa.
- Se il vizio dell’atto impositivo è di natura logica e preliminare, la sua nullità può comportare l’assorbimento delle ulteriori censure rivolte alla sentenza o all’accertamento.
- Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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