Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26901/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2013, notificata a una società già dichiarata fallita e in liquidazione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia quello incidentale della curatela, ritenendo illegittima la notifica della cartella alla procedura fallimentare per effetto dell’art. 51 l.fall. e richiamando per il resto la sentenza di primo grado. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe deciso sulla base di una questione non tempestivamente proposta in primo grado; con il secondo motivo, violazione dell’art. 51 l.fall., sostenendo che non vi fosse divieto di notificare la cartella agli organi fallimentari e che il credito tributario potesse essere fatto valere in sede concorsuale. La curatela resiste e propone ricorso incidentale: contesta, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte relativa al proprio appello; con i restanti motivi censura la sufficienza della motivazione della cartella, la pretesa integrazione successiva della motivazione, la mancata preventiva comunicazione e il difetto di motivazione dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la notifica della cartella di pagamento alla procedura fallimentare perché la cartella, nel caso di credito IVA sorto prima del fallimento e iscritto a ruolo ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, svolge funzione anche di accertamento del tributo e non è preclusa dall’art. 51 l.fall., che riguarda le azioni esecutive. Accoglie inoltre il primo motivo del ricorso incidentale della curatela, reputando la motivazione della sentenza di appello meramente apparente, poiché la CTR si è limitata a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza esplicitare il ragionamento decisorio. Restano assorbiti il primo motivo del ricorso principale e gli altri motivi incidentali. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o di pronuncia su questione non devoluta; il primo motivo resta assorbito

  • art. 51 l.fall.

    non vieta la notificazione della cartella di pagamento alla procedura fallimentare, perché il divieto riguarda le azioni esecutive e non l’atto prodromico all’esecuzione che svolge anche funzione di accertamento

  • art. 52 l.fall.

    nel fallimento ogni credito deve essere accertato nelle forme concorsuali, salvo le limitazioni derivanti dal riparto di giurisdizione

  • artt. 93 ss. l.fall.

    disciplinano l’accertamento del credito nel passivo fallimentare

  • art. 151 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    riproduce sostanzialmente il principio dell’art. 52 l.fall. nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    nel caso concreto la cartella segue l’iscrizione a ruolo automatizzata e costituisce il primo e unico atto di esercizio della pretesa tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di violazione di legge sostanziale

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a tutela del diritto di difesa e della giusta motivazione

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nei motivi incidentali sulla motivazione della cartella

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale obbligo di motivazione degli atti tributari

  • art. 6 l. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorso incidentale in tema di preventiva comunicazione

  • Cass. S.U. n. 22232/2016

    utilizzata per definire la nozione di motivazione apparente

  • Cass. n. 26728/2023

    precedente di legittimità cui la Corte si riporta per la questione della notificazione della cartella al fallimento

  • Cass. S.U. n. 11287/2023

    richiamata per affermare che il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario

  • Cass. S.U. n. 14648/2017

    richiamata per il vincolo del giudice delegato su prescrizione maturata anche dopo la cartella

  • Cass. n. 12759/2022

    richiamata per escludere in generale la preclusione alla notificazione della cartella al fallimento

Massime di principio

  • Nei crediti tributari concorsuali, se il presupposto impositivo è sorto prima della dichiarazione di fallimento, la pretesa va accertata secondo le regole concorsuali, ma la giurisdizione sull’an e sul quantum resta del giudice tributario quando la materia è devoluta a un giudice speciale.
  • La notifica dell’atto impositivo relativo a un credito tributario concorsuale deve essere eseguita anche al curatore fallimentare, perché solo così il credito può essere utilmente insinuato al passivo; la mancata notifica rende il credito inopponibile alla procedura.
  • L’art. 51 l.fall. non impedisce la notificazione della cartella di pagamento alla procedura fallimentare, poiché il divieto riguarda le azioni esecutive e non l’atto prodromico che, nel caso di iscrizione a ruolo ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, svolge anche funzione di accertamento del tributo.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limiti a un rinvio per relationem alla decisione di primo grado senza riportarne il contenuto essenziale e senza spiegare perché le ragioni ivi espresse resistano alle censure di appello.
  • Nel processo tributario, il giudice di appello non può limitarsi a un adesivo richiamo alla sentenza di primo grado, ma deve rendere percepibile il percorso argomentativo seguito per decidere le specifiche doglianze proposte.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.