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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31323/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per IRES/altre imposte dirette e IVA relativo all'anno 2011, fondato su PVC del 29 settembre 2015. L'Ufficio contestava, da un lato, operazioni soggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da un soggetto ritenuto interposto, con conseguente indebita detrazione dell'IVA; dall'altro, riteneva che una cessione di beni apparentemente intracomunitaria fosse in realtà effettuata verso soli operatori nazionali, con recupero dell'IVA. La contribuente proponeva tredici motivi di ricorso per cassazione, deducendo, in sintesi: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa o apparente motivazione sul raddoppio dei termini di accertamento; violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 in tema di raddoppio dei termini e delle norme transitorie introdotte nel 2015; contraddittorietà e apparente motivazione circa la valutazione delle deduzioni difensive in sede procedimentale; omessa motivazione sulla struttura della frode, sulla buona fede della contribuente, sull'asserita vicenda diversa da quella oggetto di causa e sulla prova della frode a monte; violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di IVA; erronea ritenuta insufficienza della regolarità contabile e documentale a dimostrare la diligenza del cessionario; violazione delle norme IVA e tributarie sull'inesistenza soggettiva delle operazioni e sulla detraibilità dell'imposta; infine, omessa motivazione sul recupero dell'IVA relativa alla fattura attiva collegata all'operazione intracomunitaria, sostenendo che la merce sarebbe uscita dal territorio nazionale e che l'imposta sarebbe stata comunque versata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché privo di interesse, essendo la parte della sentenza sulle imposte dirette irrilevante rispetto al thema decidendum centrato sull'IVA; il secondo perché la CTR aveva effettivamente motivato sul raddoppio dei termini; i motivi terzo e quarto perché, nella disciplina applicabile ratione temporis e nel regime transitorio, il raddoppio operava al ricorrere dell'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva denuncia o dall'esito del procedimento penale; il quinto perché mirava a una rivalutazione del merito; i motivi sesto, settimo e ottavo perché la CTR aveva puntualmente descritto una frode triangolare con interposizione fittizia, la carenza di struttura del soggetto fatturante e l'assenza di prova della buona fede del cessionario; il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, onere probatorio dell'Ufficio e del contribuente, irrilevanza della sola regolarità formale delle scritture e dei pagamenti, e non detraibilità dell'IVA in difetto dei presupposti sostanziali; il tredicesimo perché inammissibile, oltre che infondato, essendo la censura reiterativa e comunque superata dalla doppia conforme, mentre la CTR aveva accertato che la merce non era uscita dall'Italia. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per asserita ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la sentenza d'appello si è mantenuta nel thema decidendum rilevante sull'IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata; la censura è stata ritenuta priva di decisività o di interesse.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in relazione ai vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e non apparente.

  • art. 131 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione; la Corte lo reputa non violato.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per omessa/apparente motivazione; la Corte ha escluso il vizio, valorizzando la motivazione della CTR.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra violazioni di legge e vizi motivazionali, rilevando in più punti che molte censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    nella versione ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento opera secondo il regime transitorio applicabile e, per le fattispecie considerate, in presenza dell'obbligo di denuncia penale.

  • art. 331 c.p.p.

    il raddoppio dei termini deriva dal riscontro di fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del processo penale.

  • d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, art. 2

    la novella che limita il raddoppio ai casi di denuncia tempestiva non si applica alle violazioni e agli atti coperti dal regime transitorio, come nel caso deciso.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130-132

    la soppressione del raddoppio e il nuovo regime transitorio non incidono sulle fattispecie già coperte dagli effetti salvi del precedente regime transitorio.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2015

    fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    la detrazione IVA non spetta in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e di partecipazione consapevole, o colpevolmente non ignorata, all'evasione.

  • Direttiva 77/388/CEE

    artt. 17 nn. 2 e 6, 18 e 22

    richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la neutralità IVA non consente la detrazione quando l'operazione è soggettivamente inesistente e manca la prova della buona fede.

  • artt. 38 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati in relazione alla pretesa carenza di prova dell'Ufficio; la Corte ritiene che l'Amministrazione abbia assolto l'onere probatorio con elementi anche presuntivi.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    richiamati sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte afferma che l'Ufficio può fondare la contestazione su indizi gravi, precisi e concordanti e che al contribuente spetta la prova contraria della buona fede.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, la censura di motivazione richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 8 D.L. n. 16 del 2012

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente applicata extra petita; la Corte esclude la decisività della censura.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche in via presuntiva la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o almeno la colpevole ignoranza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile.
  • La sola regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e delle fatture non è sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente né a neutralizzare indizi quali l'assenza di struttura del soggetto fatturante, la carenza di mezzi personali e strumentali, o l'immediatezza dei rapporti fra interposto e acquirente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime applicabile ratione temporis, discende dal mero riscontro di fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata nei termini, né che il procedimento penale si svolga o si concluda in un determinato modo, salvo le specifiche discipline transitorie.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo sufficiente e coerente su una questione decisiva, le censure che si limitano a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una più favorevole valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di motivazione in cassazione richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'assenza di uscita della merce dal territorio nazionale esclude il presupposto dell'operazione intracomunitaria e consente il recupero dell'IVA quando il contribuente non fornisca prova contraria idonea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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