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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'atto di irrogazione di sanzioni tributarie emesso nei confronti di un soggetto indicato dall'Ufficio come amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata in liquidazione. Secondo l'Amministrazione, il contribuente avrebbe tratto diretto vantaggio dalle violazioni tributarie contestate, utilizzando la società come mero schermo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni; in appello, invece, la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia la violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello l'Ufficio avrebbe introdotto una causa petendi nuova, fondata sulla qualità di liquidatore di fatto ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973, diversa da quella posta a base dell'atto originario; (2) deduce la violazione degli artt. 2639 e 2697 c.c., assumendo che la CTR abbia erroneamente qualificato il ricorrente come amministratore di fatto della società; (3) invoca la violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 472/1997, censurando l'affermazione di responsabilità personale per le sanzioni, nonostante l'orientamento che attribuisce le sanzioni alla persona giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha trascritto in modo sufficiente gli atti di merito necessari a verificare la dedotta mutatio libelli. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, in quanto diretto a ottenere un riesame del fatto storico sulla qualità di amministratore di fatto, non consentito in sede di legittimità. Ha invece ritenuto infondato il terzo motivo: la CTR aveva accertato una serie di elementi fattuali dai quali emergeva che la società era solo uno schermo formale, utilizzato per celare l'operato del ricorrente nel proprio esclusivo interesse; in tale ipotesi non opera la regola dell'art. 7 d.l. 269/2003, perché viene meno la ratio che giustifica l'imputazione esclusiva della sanzione alla persona giuridica, con conseguente applicazione della regola generale della responsabilità personale dell'autore dell'illecito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma che vieta la proposizione in appello di domande nuove nel processo tributario.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione ai limiti delle allegazioni e delle produzioni in appello nel giudizio tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di domande nuove in appello.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della diversa qualificazione in appello quale liquidatore di fatto.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente come fondamento della pretesa fiscale formulata in appello.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione di amministratore di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla qualità soggettiva del responsabile.

  • art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003

    La Corte afferma che le sanzioni relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica ricadono sulla persona giuridica, ma non quando la società sia mera fictio e schermo formale per gli illeciti commessi nell'esclusivo interesse della persona fisica.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamato per sostenere la responsabilità personale per le sanzioni in caso di violazioni tributarie imputabili alla persona fisica autrice dell'illecito.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla Corte come fenomeno diverso, relativo all'imputazione del reddito in caso di intestazione fittizia, non coincidente con la soggettività passiva ai fini sanzionatori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito, il requisito di autosufficienza esige che siano indicate con precisione le parti rilevanti degli atti richiamati e i documenti prodotti, così da consentire alla Corte il controllo immediato della censura e della sua decisività.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione del fatto storico già compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di sanzioni tributarie, la regola per cui le sanzioni relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica gravano sulla persona giuridica non opera quando la società sia accertata come mero schermo formale, privo di effettiva autonomia, utilizzato per celare e avvantaggiare personalmente l'autore degli illeciti.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'ente è una mera fictio creata per schermare l'agire personale e per perseguire un esclusivo interesse individuale, viene meno la ratio dell'imputazione esclusiva della sanzione all'ente e torna applicabile la regola generale della responsabilità personale dell'autore della violazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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