Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25882/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Una società consolidante, insieme ad altre società del gruppo, aveva presentato istanza di rimborso IRES per ottenere euro 199.430,41, assumendo di aver versato maggior imposta perché una società del gruppo, socia al 50% di una società che operava in regime di trasparenza fiscale, non aveva potuto recuperare in via telematica la quota di IRAP relativa all’anno 2012 non dedotta dalla base imponibile IRES, poiché l’istanza telematica non era prevista. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008: ha sostenuto che la norma, nella formulazione vigente ratione temporis, consentiva il rimborso solo per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, mentre a regime avrebbe previsto soltanto la deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRES, senza un autonomo diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’interpretazione proposta dall’Amministrazione era irragionevole perché spezzava, senza plausibile motivo, la simmetria tra il diritto alla deduzione dell’IRAP dalla base imponibile IRES e il diritto al rimborso della maggiore imposta versata quando tale deduzione non sia stata esercitata. Secondo la Corte, la mancata fruizione della deduzione, per errore o per altra ragione, comporta il pagamento di maggiore imposta e quindi fa sorgere il diritto al rimborso dell’indebito versamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 185/2008

    "1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, Tuir (...) un importo pari al 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive..."; "2. In relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 (...) i contribuenti hanno diritto (...) al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell’Irap dell’anno di competenza"

    La Corte ha ritenuto che la norma non consenta di separare il diritto alla deduzione da quello al rimborso: se l’importo deducibile non viene portato in deduzione e si versa una maggiore IRES, sorge il diritto al rimborso dell’eccedenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la base formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria difensiva delle contribuenti nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo, non dovuto nel caso concreto secondo la Corte.

  • art. 99, comma 1, Tuir

    Richiamato nella formulazione dell’art. 6 d.l. n. 185/2008 quale norma di riferimento per la deduzione dell’IRAP ai fini IRES.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Richiamato quale termine per la presentazione dell’istanza di rimborso nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008.

  • d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato per la determinazione dell’IRAP rilevante ai fini della deduzione e del rimborso.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato come testo unico delle imposte sui redditi cui rinvia l’art. 6 del d.l. n. 185/2008.

  • d.l. n. 201 del 2011

    Richiamato solo per la modifica successiva della disciplina, senza incidere sull’esito del giudizio.

  • l. n. 214 del 2011

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria riconosce una deduzione dal reddito imponibile, il diritto alla deduzione e il diritto al rimborso della maggiore imposta versata in caso di mancato esercizio della deduzione devono essere letti in modo coerente e simmetrico, salvo espresso diverso assetto normativo.
  • È irragionevole interpretare una disciplina fiscale in modo da ammettere la riduzione dell’imposta dovuta se la deduzione è esercitata, ma negare il rimborso dell’eccedenza se il contribuente, per errore o per altra causa, non abbia fruito della deduzione spettante.
  • Il mancato utilizzo di una deduzione che incide sulla determinazione dell’obbligazione tributaria può generare il diritto alla ripetizione dell’indebito per la maggiore imposta versata, ove il sistema normativo non escluda espressamente tale esito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.