Cassazione Civile, Ordinanza n. 24793/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il costo sostenuto da un imprenditore per una sponsorizzazione in favore di una società sportiva dilettantistica a r.l., ritenendo la spesa indeducibile per difetto di inerenza, antieconomicità e inattendibilità contabile della società beneficiaria. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR Puglia ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia e ha anche accolto l'appello incidentale del contribuente sulla ritenuta inesistenza della notifica dell'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità della notifica diretta a mezzo posta effettuata dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, deducendo che la CTR avesse addossato all'Ufficio un onere probatorio indebito in tema di deducibilità delle spese di pubblicità/sponsorizzazione; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avrebbe considerato la mancanza di data certa del contratto, l'incompletezza della prova dei pagamenti e l'inattendibilità fiscale della società sponsorizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo; ha ritenuto assorbito il primo motivo per effetto delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. In pratica, la decisione della CTR è rimasta ferma e l'Agenzia è stata condannata alle spese. La Corte ha anche precisato che la notifica diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari è legittima, ma tale errore della CTR non poteva condurre a cassazione perché la sentenza era comunque sorretta dalla diversa ratio relativa al merito della pretesa impositiva, non validamente censurata con il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione di legge; la Corte ha però rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha qualificato la doglianza come tentativo di rivalutazione del merito e delle prove.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel primo motivo in tema di notificazione degli atti impositivi.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
La Corte ha chiarito che, dopo la modifica del 1998, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli atti al contribuente.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20
Ha modificato l'art. 14 della L. n. 890/1982 introducendo la facoltà per gli uffici finanziari di eseguire direttamente la notifica per posta.
La Corte ha ribadito che la doglianza sull'onere della prova deve confrontarsi con la specifica ratio della sentenza e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto provato.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte ha osservato che la CTR aveva applicato la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
«Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche... costituisce, per il soggetto erogante... spesa di pubblicità»
La Corte ha ribadito che tale disposizione introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria, e quindi della deducibilità/inerenza, della sponsorizzazione al ricorrere dei presupposti normativi.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla norma speciale come riferimento alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.
Richiamato solo nel passaggio che distingue la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario da quella diretta degli uffici finanziari.
Massime di principio
- In materia tributaria, la notificazione degli atti impositivi può essere validamente eseguita direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, senza necessità di intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando la legge lo consente espressamente.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa o inidonea impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile o comunque assorbita la censura relativa alle altre.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando si contesti il criterio di riparto dell'onere della prova, non quando in realtà si solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove documentali o dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
- Le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non richiedono ulteriori requisiti o verifiche di antieconomicità o inattendibilità contabile del beneficiario.
- In presenza di una presunzione legale speciale di inerenza/deducibilità, il giudice di merito deve applicarla secondo i suoi presupposti normativi; non è consentito sostituirla con criteri generali più gravosi per il contribuente.
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