Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'istanza di rimborso presentata nel 2007 da un contribuente per imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione alla disciplina agevolativa speciale prevista per i soggetti colpiti dal sisma che interessò la Sicilia orientale nel dicembre 1990. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il contribuente otteneva accoglimento nei gradi di merito; in appello subentravano gli eredi. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva che il regime di favore dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002 si applicasse solo a chi non avesse versato le imposte, non anche a chi le avesse già pagate e ne chiedesse il rimborso; 2) deduceva che non fosse rimborsabile al contribuente quanto versato in suo nome dal sostituto d'imposta; 3) in via gradata eccepiva la tardività della domanda di rimborso, ritenendo applicabile un termine biennale decorrente dal pagamento. La parte contribuente resisteva chiedendo anche il ristoro ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la disciplina speciale sul sisma del 1990, letta alla luce dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014 come norma di interpretazione autentica, riconosce il diritto al rimborso anche a chi abbia già versato le imposte, nella misura del 90% di quanto pagato oltre il 10% dovuto. Ha inoltre precisato che il rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale anche se il versamento è stato eseguito dal sostituto d'imposta, e che l'istanza va proposta entro due anni decorrenti dal 1° marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese; esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. e non applicato il raddoppio del contributo unificato per la difesa erariale.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
prevede la definizione agevolata della posizione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990; per chi ha già pagato consente il rimborso del 90% di quanto versato oltre il 10% dovuto.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
costituisce norma di interpretazione autentica della disciplina agevolativa e rende non dovuto ex post quanto già versato oltre il limite agevolato.
art. 3, primo comma, l. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi restrittiva, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 3, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente in tema di indebito oggettivo; la Corte collega il rimborso alla non debenza sopravvenuta delle somme versate.
art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al termine per proporre istanza di rimborso.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta ultrapetizione o alle questioni processuali sollevate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del vizio denunciato per violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
richiamato dalla parte controricorrente per chiedere la condanna per responsabilità aggravata, poi esclusa dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la ricorrente è amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 53 Cost.
richiamato dalla Corte come fondamento del principio di capacità contributiva che giustifica il rimborso di somme non dovute.
art. 3 Cost.
richiamato dalla Corte come fondamento del principio di eguaglianza, incompatibile con un trattamento deteriore di chi abbia già pagato.
Massime di principio
- Nella disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990, il legislatore ha previsto una soluzione unitaria: chi non ha ancora pagato può definire la propria posizione versando il 10% del dovuto, mentre chi ha già pagato può ottenere il rimborso del 90% di quanto versato oltre tale misura.
- Quando una norma successiva è qualificata come interpretazione autentica di una precedente agevolazione fiscale, essa può incidere sui rapporti pendenti rendendo non dovuto, ex post, il maggior importo già versato rispetto alla soglia agevolata.
- Il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale del tributo, anche se il versamento sia stato materialmente eseguito dal sostituto d'imposta, poiché il prelievo incide sulla ricchezza del contribuente e il sostituto agisce in suo nome e conto.
- In presenza di una disciplina speciale che prevede un termine per l'istanza di rimborso, il termine decorre secondo quanto stabilito dalla norma interpretata dalla giurisprudenza consolidata; nel caso esaminato, due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione richiamata.
- Le questioni processuali relative alla novità della censura devono essere sorrette da un adeguato onere di specificazione degli atti di merito, mentre l'ammissibilità del ricorso non è esclusa dal solo contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati se la parte chiede espressamente un loro revirement e sviluppa nuove argomentazioni.
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