Cassazione Civile, Ordinanza n. 29959/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale attribuita a una centrale geotermica sulla base di un Docfa presentato dalla società proprietaria. L'Ufficio aveva ritenuto valorizzabili, ai fini catastali, varie componenti dell'impianto, tra cui i pozzi di produzione e reiniezione, i vapordotti, i carriponte, gli alternatori e i trasformatori. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, escludendo dal computo alcuni elementi; la CTR, in parziale riforma, aveva escluso i pozzi geotermici ma confermato la rilevanza catastale delle altre componenti, ritenendo che contribuissero all'autonomia funzionale e reddituale della centrale. L'Agenzia ha proposto ricorso principale deducendo violazione delle norme catastali, sostenendo che i pozzi dovessero essere inclusi nella stima. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: 1) ultrapetizione e giudicato interno rispetto a vapordotti, alternatori e trasformatori; 2) ultrapetizione anche sui carriponte; 3) omesso esame della perizia tecnica di parte relativa alla sovrastima dei costi e al deprezzamento per vetustà dei beni.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al motivo dell'Agenzia, ha ritenuto corretto il dispositivo della sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione: dal 1 gennaio 2016, per effetto dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, i pozzi geotermici non rilevano ai fini della rendita catastale perché costituiscono parti dell'impianto produttivo funzionali ed essenziali alla produzione di energia elettrica e quindi componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta. Quanto ai motivi incidentali, la Corte ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che l'appello dell'Ufficio comprendeva anche la questione delle altre componenti impiantistiche; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla perizia di parte, osservando che la perizia stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e che, comunque, la doglianza investiva il merito della valutazione probatoria, non sindacabile in cassazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto
consente di rigettare il motivo quando il dispositivo della decisione impugnata è corretto pur se la motivazione contiene un errore di diritto.
artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939
richiamati dall'Agenzia quale base normativa della censura sulla stima catastale.
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005
richiamato dall'Agenzia nel motivo principale, ma non ritenuto decisivo rispetto alla disciplina sopravvenuta.
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
richiamato dall'Agenzia nel motivo principale.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, esclude dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 18 r.d. n. 1572/1931
menzionato come norma erroneamente richiamata nella motivazione della CTR, non pertinente al caso dei pozzi geotermici.
richiamato dalla società nel motivo incidentale sul giudicato interno.
richiamato dalla società nel motivo incidentale sul giudicato interno.
richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché l'appello dell'Ufficio investiva anche le componenti impiantistiche contestate.
l'onere di specificità dell'appello nel processo tributario è assolto quando l'Amministrazione ripropone le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto impugnato.
non è violato per il solo mancato apprezzamento di una perizia stragiudiziale, che è mera allegazione difensiva priva di autonoma forza probatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso principale per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per le censure di nullità/ultrapetizione nel ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per chiarire che il cattivo apprezzamento delle prove non è sindacabile come vizio di legittimità nei limiti prospettati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1 gennaio 2016 la stima diretta deve includere il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma deve escludere macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Nelle centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, se inseriti nel ciclo produttivo dell'energia, hanno natura di componenti impiantistiche funzionali ed essenziali alla produzione e non vanno valorizzati autonomamente nella rendita catastale secondo la disciplina vigente dal 2016.
- Il giudice di cassazione può rigettare il motivo che censura la motivazione in diritto quando il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme a diritto, applicando il principio di conservazione della decisione corretta nel risultato.
- Nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione è specifico quando ripropone le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto impositivo già esposte in primo grado, se tali ragioni consentono di comprendere l'oggetto della contestazione.
- La perizia stragiudiziale di parte è una mera allegazione difensiva tecnica, priva di autonomo valore probatorio; la sua mancata valutazione non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c. né consente di trasformare in sede di legittimità una censura sul merito della valutazione delle prove.
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