Cassazione Civile, Ordinanza n. 16826/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2003 e 2004. L'Ufficio, a seguito di PVC redatto nei confronti di un terzo ritenuto soggetto interposto, aveva disconosciuto come soggettivamente inesistenti gli acquisti formalmente effettuati da tale soggetto anziché dai fornitori esteri originari, recuperando imposte dirette e indirette e irrogando sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso per decadenza dell'azione accertativa; la CTR aveva invece ritenuto operante il raddoppio dei termini per l'accertamento, la sussistenza dei presupposti di denuncia penale senza necessità di prova dell'effettivo inoltro, la prova dell'interposizione fittizia e della consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode IVA, escludendo inoltre la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in quanto si trattava di accertamento 'a tavolino' senza accesso. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio fosse necessario anche senza accesso presso i locali; (2) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e sull'obbligo di denuncia penale, assumendo che il raddoppio richiedesse la prova dell'effettiva denuncia e che nel PVC non emergessero i presupposti per la segnalazione penale; (2-bis) omesso esame del fatto che dagli atti non emergevano elementi per ritenere coinvolta la contribuente nella frode IVA; (3) omesso esame del fatto che il fornitore interposto fosse un'impresa esistente e operativa con operazioni reali e regolari adempimenti fiscali; (3-bis) violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che fosse stato erroneamente gravato il contribuente di provare la propria estraneità alla frode; (3-ter) erronea valutazione delle presunzioni, ritenute prive di adeguati elementi fattuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 operano, per i tributi non armonizzati, solo in caso di accesso presso la sede del contribuente e non anche negli accertamenti 'a tavolino'; quanto all'IVA, ha rilevato che la contribuente non aveva indicato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il raddoppio dei termini ex artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972 presuppone solo l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. e non l'effettiva presentazione della denuncia. Ha dichiarato inammissibili i profili 2-bis e 3, poiché diretti a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, precluso in cassazione; ha parimenti ritenuto inammissibile il profilo sull'onere della prova e sulla sufficienza degli indizi, perché ancora volto a una diversa valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è stato richiamato per distinguere tra violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; non consente una rivalutazione del merito o delle prove
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio si applicano, per i tributi non armonizzati, solo in caso di accesso presso la sede del contribuente e non negli accertamenti a tavolino
artt. 7, 10, 12, L. 27 luglio 2000, n. 212
sono stati invocati dal ricorrente a fondamento del preteso obbligo di contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 15, comma 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio, senza accoglimento della censura
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocati dal ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il raddoppio dei termini di accertamento opera se sussiste l'obbligo di denuncia penale, senza necessità di prova dell'effettivo inoltro della denuncia
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
come l'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, consente il raddoppio dei termini in presenza dell'obbligo di denuncia penale
la Corte lo indica come parametro dell'obbligo di denuncia penale che fa scattare il raddoppio dei termini
richiamato quale catalogo dei reati tributari per i quali può sorgere l'obbligo di denuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stata disposta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove
richiamato indirettamente nel motivo sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera, per i tributi non armonizzati, solo quando l'accertamento sia stato preceduto da accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente; negli accertamenti svolti a tavolino non sorge automaticamente un obbligo di attesa del termine dilatorio.
- Quanto ai tributi armonizzati, la deduzione del vizio da omesso contraddittorio richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che non siano meramente pretestuose.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla disciplina previgente presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o delle presunzioni; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.
- Le doglianze sulla ripartizione dell'onere della prova sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento del compendio probatorio compiuto dal giudice di merito.
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