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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16683/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto aveva citato in giudizio la persona che aveva denunciato il furto di un'opera fotografica, chiedendone la restituzione. L'opera era stata sequestrata e restituita alla convenuta nell'ambito di indagini penali concluse con archiviazione del procedimento aperto a carico dell'attore. Nel giudizio interveniva anche un terzo, indicato dalla convenuta come effettivo proprietario dell'opera, che sosteneva di averla poi ceduta a terzi. Il tribunale respingeva la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto, sia della domanda principale di rivendicazione sia delle questioni sulle spese. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 210 c.p.c. e 948 c.c. per il mancato ordine di esibizione dei documenti attestanti la successiva vendita dell'opera e per avere il giudice di merito ritenuto provata, senza adeguata base, la cessione a terzi e la conseguente indisponibilità materiale del bene. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 948 c.c. e 183 c.p.c., sostenendo che la domanda formulata in memoria ex art. 183 c.p.c. per il pagamento del controvalore dell'opera avesse natura risarcitoria e non costituisse mutatio libelli, mentre la corte territoriale l'aveva qualificata come domanda nuova e/o come mera tutela sostitutiva ex art. 948 c.c., ritenendola tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondate le doglianze sull'ordine di esibizione e sulla prova della cessione del bene, anche perché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato gli atti necessari al sindacato processuale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la corte d'appello aveva erroneamente escluso la natura risarcitoria della domanda subordinata senza considerare che il ricorrente aveva allegato anche profili di responsabilità per il ritardo colpevole nella denuncia del furto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non è lo strumento per ottenere da una parte informazioni su fatti di causa quando la parte non ha allegato i documenti o i dati richiesti; la censura sul suo mancato uso richiede una specifica indicazione processuale degli elementi rilevanti.

  • art. 948 c.c.

    La domanda del rivendicante può assumere natura di tutela sostitutiva per il pagamento del controvalore del bene, se il bene è divenuto indisponibile; ma può essere qualificata come domanda risarcitoria quando siano allegati ulteriori profili di responsabilità della controparte per la perdita o alienazione del bene.

  • art. 183 c.p.c.

    La domanda subordinata proposta nei termini della memoria ex art. 183 c.p.c. va valutata alla luce del suo contenuto sostanziale; la sua ammissibilità dipende dalla corretta qualificazione come emendazione consentita o domanda nuova, non dalla mera etichetta formale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è il veicolo processuale per contestare l'erronea qualificazione giuridica della domanda e l'applicazione delle norme sostanziali richiamate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore di individuazione del petitum o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotto come nullità processuale, non come mera violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omessa considerazione di un fatto decisivo allegato e non contestato può integrare vizio motivazionale nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In sede di rivendicazione, la domanda subordinata di pagamento del controvalore del bene va distinta tra tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. e domanda risarcitoria in base al contenuto sostanziale delle allegazioni: se il creditore si limita a dedurre la mera indisponibilità del bene, la pretesa ha natura sostitutiva; se invece allega anche una condotta colpevole della controparte nella perdita o alienazione del bene, la pretesa assume natura risarcitoria.
  • La qualificazione della domanda deve essere compiuta dal giudice di merito considerando non solo le espressioni usate, ma anche la situazione dedotta e lo scopo pratico perseguito; l'erronea esclusione di elementi fattuali decisivi integra vizio di legittimità sindacabile in cassazione.
  • L'ordine di esibizione non può essere utilizzato come mezzo surrettizio per imporre alla controparte la produzione di informazioni o documenti non specificamente individuati e non altrimenti allegati; il ricorrente che denunci un error in procedendo deve indicare puntualmente gli atti e le ragioni del preteso errore, consentendo alla Corte il controllo diretto.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata critica di una ratio autonoma rende inefficace il motivo contro la decisione complessiva.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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