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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il regime fiscale applicabile all’indennità di fine rapporto spettante a un ex dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani collocato a riposo il 30 giugno 2011. Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta, sostenendo che dovesse applicarsi l’abbattimento del 50% alle somme maturate fino al 31 dicembre 2003 e solo del 26,04% alla parte successiva, in base all’art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21/2003, che avrebbe conservato un diritto quesito sulle quote maturate entro quella data. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, i giudici di merito avevano accolto la domanda del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 20 l.r. n. 21/2003, sostenendo che la riduzione fiscale dovesse essere applicata in modo uniforme sulla base dell’intera indennità al momento della cessazione del rapporto, senza il frazionamento accolto dai giudici di merito. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso. La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso in base al principio di scissione degli effetti della notificazione e ha poi rigettato il motivo, affermando che la disciplina regionale speciale era applicabile e che non era possibile un coordinamento ermeneutico con la norma statale tale da disapplicare la fonte regionale; ha escluso anche la manifesta incostituzionalità della disposizione regionale. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dal contribuente, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso in base alla scissione degli effetti della notifica. Nel merito ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché infondato: ha affermato che la norma regionale siciliana n. 21/2003, art. 20, comma 6, costituisce disciplina speciale temporalmente e quantitativamente limitata, idonea a conservare il più favorevole trattamento fiscale sulle quote maturate entro il 31 dicembre 2003, e che non può essere disapplicata in via interpretativa alla luce dell’art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 né della giurisprudenza costituzionale richiamata. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole al contribuente e ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla notificazione a mezzo posta e sulla scissione degli effetti della notifica.

  • art. 4, terzo comma, L. n. 890/1982

    Richiamato per affermare che il notificante deve rispettare il termine di legge, mentre per il destinatario la decorrenza difensiva coincide con il ricevimento.

  • art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986

    Norma statale invocata dall’Agenzia come parametro di calcolo dell’abbattimento fiscale dell’indennità di fine rapporto; la Corte esclude che possa prevalere sulla disciplina regionale speciale nel caso concreto.

  • art. 20, L.r. Sicilia n. 21/2003

    Norma regionale ritenuta applicabile come disciplina speciale che conserva il più favorevole trattamento per le somme maturate fino al 31 dicembre 2003.

  • art. 20, comma 6, L.r. Sicilia n. 21/2003

    È la disposizione specificamente valorizzata per riconoscere il diritto quesito e il trattamento più favorevole sulle quote contributive maturate entro la data indicata.

  • artt. 3, 38 e 53 Cost.

    Parametri costituzionali evocati per escludere la manifesta incostituzionalità della disciplina regionale, considerata misura di tutela dei diritti quesiti e di progressivo passaggio di sistema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una norma regionale speciale disciplina in modo autonomo e temporalmente limitato il trattamento fiscale di una indennità di fine rapporto, il giudice non può superarla mediante un mero coordinamento ermeneutico con la norma statale generale, se ciò comporterebbe la sostanziale disapplicazione della fonte primaria regionale.
  • Il principio di uniformità del trattamento contributivo o fiscale, richiamato da giurisprudenza costituzionale relativa a casi diversi, non consente di disapplicare una disposizione legislativa primaria non sottoposta al vaglio della Corte costituzionale; la giurisprudenza costituzionale può orientare l’interpretazione e la disapplicazione di atti generali, non di leggi vigenti.
  • In materia di indennità di fine rapporto di dipendenti di enti regionali, può essere legittima una disciplina speciale che tuteli diritti quesiti maturati entro una certa data, anche prevedendo un regime fiscale più favorevole solo per una quota temporale dell’emolumento.
  • La verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta deve seguire il principio di scissione degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la consegna dell’atto al servizio notificatorio entro il termine, mentre per il destinatario rileva il momento di ricezione.
  • Se la disciplina regionale speciale è coerente con i parametri costituzionali evocati e mira a rendere progressivo il passaggio da un sistema retributivo a uno contributivo, la Corte può escluderne l’irragionevolezza e confermarne l’applicazione al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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