Cassazione Civile, Ordinanza n. 16667/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, sostenendo di non essere stato messo in condizione di partecipare al procedimento amministrativo e di conoscere le ragioni del diniego. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla L. n. 173 del 2020, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato la situazione del Paese di origine e non avesse compiuto il raffronto tra integrazione in Italia e condizioni di rientro nel Paese natale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la ratio del provvedimento impugnato, ma solo la pretesa omissione della fase partecipativa amministrativa, circostanza peraltro non adeguatamente specificata; il Tribunale aveva comunque esaminato autonomamente il diritto al permesso di soggiorno. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché il Tribunale aveva già accertato la situazione della zona di provenienza ed escluso ostacoli al rimpatrio; inoltre il ricorrente introduceva in cassazione documenti ulteriori non prodotti in merito, chiedendo un riesame di fatto non consentito. La Corte ha anche osservato che il richiedente aveva vissuto per molti anni in Francia, sicché non risultava un radicamento in Italia tale da imporre ulteriori comparazioni, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di denuncia dei vizi di legittimità, ma i motivi sono stati reputati inammissibili perché non idonei a censurare la decisione di merito nei limiti consentiti.
La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, poiché il giudice di merito aveva autonomamente verificato la spettanza del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
La Corte ha ritenuto che, esclusa l'ostatività della situazione del Paese di origine al rimpatrio e insussistente il radicamento in Italia, non vi fosse spazio per ulteriori raffronti ai fini del rinnovo del permesso.
È indicata come legge di modifica dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma non assume autonoma rilevanza decisoria.
art. 13, quarto comma, d.P.R. 394/1999
Richiamato per affermare che il rientro in Italia dopo una lunga permanenza all'estero comporta, in difetto di comprovati motivi, un automatismo nel diniego o nella proroga del permesso di soggiorno.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che non investa la ratio decidendi della decisione impugnata, ma si limiti a contestare circostanze procedimentali o fattuali non decisive rispetto al contenuto del provvedimento giudiziale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la deduzione di una violazione procedimentale o amministrativa deve indicare in modo specifico i fatti posti a fondamento della censura.
- Quando il giudice di merito ha già accertato la situazione del Paese di origine e ha escluso impedimenti al rimpatrio, tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione documenti o elementi fattuali non prodotti nei precedenti gradi di merito per contestare l'accertamento compiuto dal giudice territoriale.
- Ai fini della valutazione del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, se manca un effettivo radicamento in Italia e non risultano ostacoli al rimpatrio nel Paese di origine, non è necessario procedere ad ulteriori comparazioni tra la situazione italiana e quella del Paese natale.
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