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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16681/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice, che aveva eseguito servizi di carico, trasporto e smaltimento rifiuti, aveva convenuto in giudizio il committente e altre due società chiedendo il pagamento del corrispettivo residuo per l'attività svolta. Secondo la ricostruzione dei fatti, il committente aveva comunicato l'intenzione di risolvere il contratto, ma aveva chiesto all'appaltatrice di proseguire il servizio fino all'affidamento a nuove imprese; successivamente aveva chiesto di fatturare le prestazioni alle nuove società, in misura paritaria, e per un periodo erano stati effettuati alcuni pagamenti, poi interrotti. In primo grado la domanda era stata rigettata nei confronti del committente e accolta verso le due società nuove affidatarie; in appello una delle due società era riuscita a ottenere la riforma della sentenza con rigetto della domanda attrice. In cassazione la società appaltatrice ha proposto quattro motivi: 1) omessa integrazione del contraddittorio in appello e mancata pronuncia sull'eccezione di litisconsorzio necessario, deducendo violazione degli artt. 102, 331 e 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato esterno e per prevenzione del conflitto di giudicati; 3) violazione degli artt. 2697 e 1460 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova a fronte dell'eccezione di inadempimento; 4) omesso esame di fatti già coperti da giudicato in altro giudizio, dedotto come vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la controversia riguardava un'obbligazione solidale passiva e, in tale ipotesi, non sussiste litisconsorzio necessario: il creditore può chiedere l'intera prestazione a uno qualsiasi dei debitori solidali e il debitore che paga ha poi regresso pro quota. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché, a fronte dell'eccezione di giudicato esterno, il ricorso non riportava il testo della decisione invocata e neppure stralci motivazionali. Il terzo motivo è stato rigettato perché la ricorrente proponeva una tesi sull'onere probatorio incompatibile con il consolidato orientamento secondo cui, quando viene proposta l'eccezione di inadempimento, il debitore deve provare il proprio esatto adempimento. Il quarto motivo è stato respinto: in parte perché riproponeva sostanzialmente il secondo motivo sotto la veste del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. ed era quindi anch'esso carente di autosufficienza; in parte perché, comunque, la motivazione della sentenza impugnata non presentava un vizio di contraddittorietà radicale. Non sono state liquidate spese perché la parte resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La censura sull'asserito litisconsorzio necessario è stata respinta perché, nella specie, l'obbligazione era solidale e non richiedeva la partecipazione di tutti i condebitori al giudizio.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato solo a sostegno della doglianza sull'integrazione del contraddittorio, ma ritenuto non applicabile in presenza di obbligazione solidale passiva senza litisconsorzio necessario.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata reputata infondata in relazione alla questione del litisconsorzio necessario.

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo sul giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente: il ricorso non riportava il contenuto della decisione invocata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per denunciare l'erronea valutazione del giudicato esterno e del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha riaffermato la regola secondo cui, in presenza di eccezione di inadempimento, grava sulla parte obbligata la prova del proprio esatto adempimento.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non sposta l'onere probatorio nel senso sostenuto dalla ricorrente; resta fermo l'onere del debitore di provare l'adempimento.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato anche perché la censura di omesso esame di fatti sostanzialmente ripeteva un motivo già formulato e non evidenziava un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni solidali passive non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condebitori: il creditore può agire contro uno solo di essi per l'intero, ferma la successiva azione di regresso.
  • L'eccezione di giudicato esterno impone, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza, la trascrizione o quantomeno la puntuale riproduzione del contenuto essenziale della decisione invocata.
  • In presenza di eccezione di inadempimento, il debitore convenuto deve provare il proprio esatto adempimento; non opera una inversione dell'onere della prova in favore di chi deduce l'inadempimento altrui.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che sostanzialmente ripropone una censura già articolata, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, è esposto a inammissibilità o rigetto per difetto di specificità/autosufficienza.
  • La doglianza di vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non potendo essere utilizzata per denunciare genericamente una motivazione ritenuta non condivisibile o non perfettamente lineare.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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