Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Un soggetto aveva agito per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di un muro di contenimento posto sul confine tra due fondi. Il giudice di primo grado aveva invece accolto la domanda riconvenzionale della controparte, ritenendo che questa avesse usucapito una porzione pari al 50% del muro. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione principale, ritenendo che il muro fosse originariamente di proprietà esclusiva dell'attore, ma che la controparte avesse comunque esercitato sul bene un possesso idoneo a fondare l'usucapione di una quota di comproprietà, sulla base di opere edili e di sistemazione di sottoservizi e impianti che mostravano un uso esclusivo della porzione in funzione del proprio fondo. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme sulle prove e sul possesso, sostenendo che l'usucapione fosse incompatibile con la natura di muro di contenimento e che, al più, i fatti valorizzati avrebbero potuto integrare una servitù, non un possesso uti dominus idoneo all'acquisto della proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura si fondava su un presupposto errato, poiché la sentenza impugnata non aveva dichiarato l'usucapione di metà del muro in senso fisico, ma l'usucapione di una quota di comproprietà pari al 50%. Sul piano giuridico ha richiamato il principio per cui è possibile l'usucapione della comproprietà anche in presenza di compossesso pro indiviso, senza necessità di possesso esclusivo, e che l'accertamento circa la natura del possesso, se riferita alle concrete caratteristiche del bene, è valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso la contraddizione denunciata rispetto all'espressione 'asservimento', ritenuta meramente descrittiva e comunque compatibile con l'idea di utilizzazione esclusiva del bene oltre i limiti della servitù. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa vizi di violazione di legge utilmente scrutinabili nella censura proposta.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito è ritenuto insindacabile nei limiti del ricorso.
Richiamato come norma asseritamente violata, senza che la Corte ravvisi un vizio rilevante della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto del diritto di proprietà, ma la Corte ritiene corretta la qualificazione della decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella decisione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina del muro di contenimento, ma la censura è respinta in quanto basata su un presupposto fattuale errato.
Richiamato dal ricorrente in tema di possesso, ma la Corte conferma che la valutazione del possesso uti dominus è questione di merito.
Richiamato dal ricorrente per negare l'usucapione; la Corte ribadisce invece la possibilità di usucapire anche una quota di comproprietà in presenza di possesso utile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto, ove dovuto.
Massime di principio
- È ammissibile l'usucapione della comproprietà di un bene quando il possesso di fatto, pur non esclusivo, sia coerente con l'esercizio del diritto comune e si protragga per il tempo richiesto dalla legge.
- L'usucapione produce un effetto commisurato al concreto atteggiarsi del possesso: il contenuto del diritto acquistato deve essere ricostruito in base alle utilità effettivamente esercitate sul bene.
- La distinzione tra possesso corrispondente alla proprietà e esercizio di una servitù dipende dalla concreta valutazione delle modalità di utilizzazione del bene e delle sue caratteristiche; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione non apparente, è riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è censurabile, sotto il solo profilo della violazione di legge, la rivalutazione del compendio probatorio e l'accertamento in fatto circa la natura del possesso, quando la critica miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- L'uso descrittivo di espressioni come 'asservimento' non è di per sé incompatibile con il riconoscimento di un possesso utile all'usucapione della comproprietà, se il contesto motivazionale evidenzia un utilizzo esclusivo del bene oltre i limiti della mera servitù.
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