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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16684/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da alcuni contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni immobiliari, in forza dei quali il promissario acquirente aveva ottenuto la disponibilità dei beni e ne aveva effettuato il pagamento integrale del prezzo. Successivamente il curatore del fallimento della società promittente venditrice si è sciolto dai preliminari e ha agito per ottenere il rilascio degli immobili, oltre a una indennità di occupazione dalla data dello scioglimento. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che la disponibilità dei beni fosse giustificata fino allo scioglimento del contratto e che, dopo tale momento, la detenzione fosse sine titulo. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza deducendo violazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, c.c. e 1366 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero male interpretato le scritture, trascurando il significato letterale complessivo delle clausole e il comportamento delle parti, nonché la circostanza dell'integrale pagamento del prezzo; ha quindi richiesto una diversa qualificazione del rapporto, incompatibile con la ricostruzione della natura meramente preliminare dei contratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi investivano in realtà una diversa lettura del contenuto negoziale e non denunciavano un effettivo errore nell'applicazione dei canoni ermeneutici, poiché l'interpretazione del contratto è attività di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione delle regole legali di interpretazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha reputato plausibile e congrua la lettura dei giudici di merito, secondo cui le clausole valorizzate dal ricorrente erano compatibili con un preliminare che anticipava alcuni effetti di godimento senza trasferire la proprietà. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    regola di interpretazione letterale e complessiva del contratto richiamata come parametro violato dal ricorrente, ma ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito

  • art. 1366 c.c.

    canone di interpretazione secondo buona fede invocato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse violazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione delle regole ermeneutiche è denunciabile in cassazione come violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'interpretazione del contratto è censurabile anche per omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti applicabili ratione temporis

  • art. 348-bis c.p.c.

    la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una lettura alternativa dei medesimi elementi già valutati, salvo che si deduca specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando di una clausola siano possibili più interpretazioni plausibili, non è consentito alla parte dolersi in cassazione del fatto che il giudice abbia preferito una soluzione diversa da quella prospettata dalla parte stessa.
  • Il sindacato di legittimità sulla interpretazione negoziale non può investire il risultato interpretativo in sé, ma solo la correttezza del procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito.
  • L'utilizzo anticipato del bene e il pagamento integrale del prezzo non escludono, di per sé, la natura preliminare di una scrittura contrattuale, se dal testo complessivo emerge comunque l'impegno a stipulare un successivo contratto definitivo per il trasferimento della proprietà.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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