Cassazione Civile, Ordinanza n. 05549/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della definizione agevolata e del conseguente accesso della contribuente alla procedura di definizione, ritenendo così eliminato il contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ricevuto tre avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016, emessi a seguito di un processo verbale di constatazione dell’Ufficio delle Dogane di Milano, con cui veniva contestata la detrazione dell’IVA sugli acquisti di materie plastiche effettuati da tre fornitori ritenuti non attendibili o relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità degli avvisi per omessa sottoscrizione da parte di un impiegato alla carriera direttiva ai sensi dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. 633/1972; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che le affermazioni contenute negli avvisi non fossero vere ex se né facessero piena prova fino a querela di falso; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza impugnata desunto l’inesistenza soggettiva delle operazioni da elementi ritenuti inconferenti e inidonei. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della L. 197/2022; inizialmente l’istanza era stata negata, ma l’Agenzia ha poi annullato in autotutela il diniego e ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto competente.
art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Invocato dal ricorrente quale norma sulla sottoscrizione e validità dell’atto impositivo IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di operazioni imponibili e detrazione IVA.
Richiamato per sostenere che gli avvisi di accertamento non fanno piena prova dei fatti ivi affermati fino a querela di falso.
Richiamati per censurare l’uso di presunzioni semplici ritenute inconferenti o insufficienti a dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni.
Richiamato dall’Agenzia per la richiesta di fissazione dell’udienza dopo il precedente provvedimento di estinzione.
Richiamato per l’annullamento in autotutela del diniego alla definizione agevolata.
art. 1, commi 186-202, L. n. 197/2022
Base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla contribuente.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene l’annullamento del diniego che ostava alla definizione agevolata della controversia tributaria e il contribuente accede effettivamente a tale procedura, viene meno il contrasto tra le parti e il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso che investono la legittimità degli avvisi di accertamento, poiché la controversia non è più attuale.
- La compensazione delle spese è giustificata quando l’estinzione del giudizio deriva da un assetto sopravvenuto della lite che rende priva di utilità la decisione nel merito.
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