Cassazione Civile, Ordinanza n. 05546/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento per l'anno 2010 con recupero di maggiori somme dovute a IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Con l'unico motivo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo potesse fondarsi solo su presunzioni gravi, precise e concordanti e che, nel caso di specie, l'Ufficio non avrebbe potuto utilizzare la media semplice invece della media ponderata, data la diversa collocabilità e il diverso valore dei beni commercializzati. In sostanza, la ricorrente contestava la metodologia seguita per determinare il volume d'affari e chiedeva una diversa ricostruzione del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva valorizzato una pluralità di elementi sintomatici della fondatezza della pretesa fiscale: assenza di indicazione nell'inventario dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore; mancata attribuzione del valore ai singoli gruppi; produzione di mere fotocopie di fatture senza note descrittive; scostamenti poco significativi tra i due anni esaminati; prezzi rilevati sui cartellini segnaprezzi o, per i beni mancanti, indicati dallo stesso amministratore; dichiarazione dell'amministratore circa un ricarico medio netto degli sconti pari a circa il 50% del venduto. La censura è stata giudicata diretta non a denunciare un vero errore di diritto, ma a sostituire alla valutazione di merito della CTR una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione
il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che, in concreto, mirasse a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo, che può essere sorretto da elementi presuntivi idonei.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata per l'accertamento IVA in via analitico-induttiva, da leggere in coordinamento con la disciplina delle presunzioni.
richiamato in tema di onere della prova, ma la censura è stata disattesa perché non scalfiva l'apprezzamento probatorio della CTR.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha confermato che l'accertamento può fondarsi su un quadro presuntivo plurimo e coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo in materia tributaria può essere legittimamente sorretto da un insieme di elementi presuntivi che, valutati complessivamente, risultino idonei a rendere plausibile la pretesa fiscale, anche se ciascun elemento, isolatamente considerato, non sarebbe decisivo.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del merito già compiuta dal giudice di appello.
- Quando il giudice di merito valorizza plurimi indizi convergenti e ragioni la propria decisione sulla loro complessiva consistenza, la contestazione della sola metodologia estimativa dell'Ufficio non è sufficiente a scardinare la decisione se non dimostra un reale errore giuridico nell'applicazione delle presunzioni e dell'onere della prova.
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, la scelta del criterio di ricostruzione del volume d'affari resta censurabile in cassazione solo se si deduce un vizio giuridico della motivazione o della regola di giudizio, non una mera preferenza per una differente stima del fatto.
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