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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05541/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di definizione emessi ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, relativi a maggiori importi Ires, Iva e Irap ritenuti dovuti a seguito di accertamenti che avevano ricostruito un maggior volume d'affari della società. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato l'appello incidentale della società, che sosteneva la nullità dell'avviso di definizione perché notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma. Con il ricorso per cassazione la società articolava tre motivi: 1) omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello erariale per carenza di interesse ad agire, poiché l'Ufficio avrebbe contestato solo la non impugnabilità dell'atto e non il merito della pretesa fiscale, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione del principio secondo cui la perentorietà del termine può desumersi implicitamente dalla norma, sostenendo che il termine di sessanta giorni per la notifica dell'avviso di definizione fosse perentorio; 3) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso contro l'avviso di definizione, nonostante ogni atto che esprima una pretesa fiscale sia impugnabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, trattandoli unitariamente, affermando che l'adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 comporta la condivisione del contenuto del verbale e della pretesa erariale, con conseguente preclusione dell'impugnazione dell'atto di definizione salvo il solo caso di errori nella liquidazione o di non corrispondenza tra quanto risultante dal verbale e quanto indicato nell'atto. Nel caso concreto la società non aveva dedotto errori di questo tipo, ma aveva cercato di rimettere in discussione la pretesa sostanziale ormai definita. La Corte ha inoltre escluso che il termine di sessanta giorni per la notifica dell'atto di definizione fosse perentorio: lo ha qualificato come termine acceleratorio, privo di una espressa previsione di decadenza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.lgs. n. 218 del 1997

    "Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale"

    La norma disciplina una procedura deflattiva di adesione ai processi verbali di constatazione; il termine di 60 giorni ha funzione acceleratoria e non è perentorio, mancando una espressa previsione di decadenza. L'impugnabilità dell'atto di definizione è limitata alla sola non corrispondenza tra importi dovuti e importi indicati nell'atto.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come parametro della censura sulla supposta inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire, ma la Corte ritiene infondato il motivo.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla ricorrente a sostegno dell'impugnabilità dell'atto espressivo di una pretesa fiscale; la Corte ne esclude la violazione perché permane tutela giurisdizionale nei limiti della contestazione degli errori di liquidazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità dell'atto tributario; la Corte precisa che, nella procedura di adesione, l'impugnazione è circoscritta e non consente di rimettere in discussione la pretesa già definita.

  • art. 370, co. 1, c.p.c.

    È menzionato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di tutti e tre i motivi di ricorso, tutti impostati come violazioni di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nella procedura di adesione ai processi verbali di constatazione ex art. 5-bis d.lgs. n. 218 del 1997, l'adesione del contribuente comporta la cristallizzazione della pretesa erariale nei limiti del verbale aderito, con conseguente preclusione a contestare il merito sostanziale dei rilievi già accettati.
  • L'atto di definizione conseguente all'adesione non è autonomamente impugnabile per contestare la pretesa fiscale in sé; il sindacato giurisdizionale resta possibile solo per far valere errori di liquidazione o divergenze tra quanto dovuto in base al verbale e quanto richiesto nell'atto.
  • Il termine previsto per la notifica dell'atto di definizione, se la norma non lo qualifica espressamente come perentorio e non collega alcuna decadenza al suo superamento, va inteso come termine acceleratorio volto a stabilizzare rapidamente il rapporto fiscale.
  • Non integra violazione del diritto di difesa la limitazione dell'impugnazione dell'atto di definizione quando il contribuente abbia già aderito integralmente al contenuto del processo verbale e conservi comunque la possibilità di contestare gli eventuali errori di quantificazione dell'importo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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