Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta con rogito del 10.7.1990, di un ampio appezzamento di terreno da parte del proprietario originario al Comune, nell'ambito di una vicenda urbanistico-espropriativa finalizzata alla realizzazione di un autoparco pubblico. L'opera, tuttavia, non venne mai realizzata e il terreno fu poi ulteriormente trasferito dal Comune a soggetti terzi, fino alla società odierna controricorrente. Il proprietario ha quindi agito per ottenere la retrocessione del bene o, se non più possibile, il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale ha escluso l'applicabilità della retrocessione, ritenendo che si trattasse di una compravendita ordinaria e non di una cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo. In appello il proprietario ha censurato tale impostazione e ha sostenuto che la domanda risarcitoria includesse anche l'accertamento dell'impossibilità di restituzione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto rinunciata la domanda di retrocessione; 2) violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c., per avere ritenuto precluso il risarcimento in mancanza di previa verifica dell'impossibilità di retrocessione; 3) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'impossibilità di restituzione; 4) violazione dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 12 l. n. 865/1971, sostenendo che il rogito dovesse essere qualificato come cessione volontaria e non come vendita, con conseguente applicabilità della disciplina della retrocessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una ratio autonoma e decisiva: il rogito del 1990 non integrava una cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, ma un ordinario contratto di compravendita, perché mancava il subprocedimento di determinazione dell'indennità con offerta e accettazione previsto dall'art. 12 l. n. 865/1971. Di conseguenza non erano applicabili né la disciplina della retrocessione né i suoi effetti. La Corte ha quindi confermato l'impostazione dei giudici di merito e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore del Comune e della società controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla pretesa omessa pronuncia
richiamato per censurare la presunta errata lettura delle conclusioni dell'appello
richiamato per contestare l'asserita rinuncia a domande non riproposte
richiamato quale norma sulla tutela giurisdizionale dei diritti, in relazione alla domanda risarcitoria e alla domanda di retrocessione
richiamato in relazione al principio della domanda e alla necessaria proposizione delle domande in giudizio
richiamato per contestare la qualificazione del rogito come compravendita anziché come cessione volontaria
interpretato come norma che richiede, per la cessione volontaria, la pendenza del procedimento espropriativo con subprocedimento di determinazione dell'indennità, offerta e accettazione
richiamato per gli effetti della cessione volontaria, ritenuti non applicabili in mancanza dei presupposti del contratto ad oggetto pubblico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La cessione volontaria in materia espropriativa è configurabile solo se il negozio è inserito nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità, è preceduto da una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace e dal subprocedimento di determinazione dell'indennità con offerta e accettazione secondo le forme di legge, e il prezzo è correlato ai parametri legali dell'indennità di esproprio.
- In mancanza di tutti i requisiti propri della cessione volontaria, il trasferimento immobiliare a favore della pubblica amministrazione va qualificato come ordinario contratto di compravendita e non produce gli effetti speciali della disciplina espropriativa, compresa la retrocessione.
- Il diritto al risarcimento del danno per mancata realizzazione dell'opera pubblica non costituisce un rimedio autonomo e alternativo alla retrocessione: esso presuppone l'accertamento del diritto alla retrocessione e dell'impossibilità di restituzione del bene.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a reggere il decisum, l'infondatezza o l'inammissibilità della censura rivolta contro una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, anche le censure dirette contro le altre.
- La qualificazione di un atto come cessione volontaria non può fondarsi sul solo scopo perseguito dalla pubblica amministrazione o sulla mera dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; occorre verificare la concreta struttura negoziale e la presenza del procedimento indennitario previsto dalla legge.
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