Cassazione Civile, Ordinanza n. 00986/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con recupero di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre accessori e sanzioni, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. L'ufficio riteneva non applicabile il regime fiscale agevolato degli enti di promozione sportiva, contestava la mancata tenuta delle scritture contabili e la fittizietà di alcune operazioni fatturate. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado; in appello la CTR aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi. In Cassazione la contribuente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello contenesse motivi specifici d'impugnazione. La controparte eccepiva però l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto, essendo la sentenza della CTR depositata il 13.11.2020 e la notifica del ricorso avvenuta solo il 14.5.2021, oltre il termine semestrale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto decisiva la circostanza che il termine semestrale per impugnare decorreva dal deposito della sentenza di appello e scadeva il 13.5.2021, mentre la notificazione del ricorso era avvenuta il 14.5.2021. Ha richiamato il principio di computazione civile dei termini mensili o annuali e ha ribadito che la decadenza dall'impugnazione opera indipendentemente dalla causa dell'inutile decorso del tempo, rilevando d'ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama la disposizione sull'appello nel processo tributario e, nel caso concreto, non la esamina nel merito perché assorbita dalla tardività del ricorso per cassazione.
artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c.
Per i termini mensili o annuali si applica la computazione civile 'ex nominatione dierum', con scadenza nello stesso giorno del mese iniziale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione va verificata in modo rigoroso sulla base della data di deposito della sentenza impugnata e della data di notificazione del ricorso; il superamento del termine determina inammissibilità anche se il ritardo sia dipeso da circostanze non imputabili alla parte.
- Per i termini mensili o annuali, il computo è civile e non basato sul numero effettivo dei giorni compresi nel periodo: la scadenza coincide con il giorno corrispondente del mese iniziale.
- La decadenza dall'impugnazione opera automaticamente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- L'eventuale censura relativa alla specificità dei motivi di appello resta assorbita se il ricorso per cassazione è tardivo e quindi inammissibile.
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