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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00986/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un'associazione sportiva dilettantistica aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con recupero di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre accessori e sanzioni, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. L'ufficio riteneva non applicabile il regime fiscale agevolato degli enti di promozione sportiva, contestava la mancata tenuta delle scritture contabili e la fittizietà di alcune operazioni fatturate. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado; in appello la CTR aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi. In Cassazione la contribuente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello contenesse motivi specifici d'impugnazione. La controparte eccepiva però l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto, essendo la sentenza della CTR depositata il 13.11.2020 e la notifica del ricorso avvenuta solo il 14.5.2021, oltre il termine semestrale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto decisiva la circostanza che il termine semestrale per impugnare decorreva dal deposito della sentenza di appello e scadeva il 13.5.2021, mentre la notificazione del ricorso era avvenuta il 14.5.2021. Ha richiamato il principio di computazione civile dei termini mensili o annuali e ha ribadito che la decadenza dall'impugnazione opera indipendentemente dalla causa dell'inutile decorso del tempo, rilevando d'ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione va verificata in modo rigoroso sulla base della data di deposito della sentenza impugnata e della data di notificazione del ricorso; il superamento del termine determina inammissibilità anche se il ritardo sia dipeso da circostanze non imputabili alla parte.
  • Per i termini mensili o annuali, il computo è civile e non basato sul numero effettivo dei giorni compresi nel periodo: la scadenza coincide con il giorno corrispondente del mese iniziale.
  • La decadenza dall'impugnazione opera automaticamente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • L'eventuale censura relativa alla specificità dei motivi di appello resta assorbita se il ricorso per cassazione è tardivo e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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