Cassazione Civile, Ordinanza n. 02640/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni relativi agli anni 2008 e 2009, emessi nei confronti di un contribuente in relazione anche a maggiori redditi accertati in capo alla società di persone di cui era socio al 90%. In primo grado l'accertamento fu solo parzialmente accolto: il giudice escluse l'imputazione al socio dei maggiori redditi societari perché l'accertamento societario non era definitivo. In appello la commissione regionale accolse parzialmente il gravame del contribuente, ritenendo giustificati alcuni costi e alcune movimentazioni bancarie relative a fatture emesse da un terzo e rigettando l'appello incidentale dell'Ufficio sulla questione della imputazione al socio dei redditi societari. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione di numerose norme sostanziali e processuali, sostenendo che la CTR abbia illegittimamente riconosciuto la deducibilità dei costi e l'irrilevanza di condotte elusive del terzo emittente delle fatture, abbia attribuito rilievo decisivo al pagamento delle fatture e abbia errato sulla prova delle movimentazioni bancarie, oltre a negare la legittima imputazione al socio dei redditi societari; 3) omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sull'accertamento societario. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale con due motivi: contestazione del mancato accoglimento del motivo relativo a una fattura per asserita divergenza tra importo fatturato e operazioni bancarie; richiesta di applicazione dello ius superveniens sulla presunzione dei prelevamenti bancari, secondo la lettura della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale per vizio di notifica, ritenendola una nullità sanata dal controricorso. Rigetta il primo motivo dell'Agenzia, escludendo la motivazione apparente. Accoglie solo in parte il secondo motivo: dichiara inammissibili le doglianze sulle fatture e sulla prova delle movimentazioni bancarie, ma ritiene fondato il rilievo secondo cui la CTR non poteva escludere l'imputazione al socio dei redditi societari solo perché l'accertamento contro la società non era ancora passato in giudicato, poiché il giudicato favorevole alla società non si era formato. Accoglie per assorbimento il terzo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio. Rigetta integralmente il ricorso incidentale, ritenendo inammissibile il primo motivo perché attinge a un errore revocatorio e infondata la richiesta di applicazione della sentenza costituzionale sulla presunzione dei prelevamenti, non essendo stata allegata/provata l'attività di lavoro autonomo. La sentenza impugnata è cassata nei limiti del motivo accolto e il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
i maggiori redditi accertati in capo alla società di persone possono essere imputati ai soci secondo la quota di partecipazione; il tema della definitività dell'accertamento societario rileva ai fini del rapporto tra accertamento societario e quello del socio.
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura sulla motivazione è stata respinta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato contro la sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto invece la motivazione sufficiente al minimo costituzionale.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; censura respinta.
artt. 53, 54 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel motivo di nullità e nell'ambito dell'appello tributario, senza accoglimento della censura principale.
richiamato nel motivo sull'erronea valutazione delle prove e delle movimentazioni bancarie.
richiamato nel motivo sull'erronea valutazione delle prove e delle movimentazioni bancarie.
richiamato con riferimento al giudicato; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato favorevole sulla società.
richiamato in tema di onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
richiamati in tema di presunzioni e prova delle movimentazioni bancarie.
richiamato in relazione agli effetti del giudicato, che nella specie non si erano formati.
art. 56 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel quadro delle norme sulle imposte dirette e sui redditi di impresa.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per i requisiti di deducibilità dei costi.
art. 5-bis d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato in tema di IRAP e costi deducibili.
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel medesimo contesto fiscale, senza specifica autonoma statuizione.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le disposizioni in materia di accertamento e presunzioni sui redditi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulle rettifiche del reddito d'impresa.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme sulle modalità di accertamento.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
richiamato in tema di deducibilità di costi connessi a fatture contestate.
artt. 19, 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1973
richiamati in tema di IVA e detrazione/imposizione nei rapporti oggetto di accertamento.
invocato per la sospensione necessaria in pendenza del giudizio sull'accertamento societario; il motivo è stato accolto solo nei limiti del secondo motivo del ricorso principale, con cassazione e rinvio.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la sospensione del processo tributario in pendenza di altra controversia pregiudiziale.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 nel senso che la presunzione sui prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi; la Corte ha negato l'utilità della norma per il ricorrente incidentale per mancata prova/allegazione della natura autonoma dell'attività.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la notificazione eseguita in luogo diverso da quello del difensore domiciliatario integra, di regola, una nullità e non una inesistenza; la nullità è sanata dalla costituzione dell'intimato mediante controricorso, anche se proposta al solo fine di eccepire il vizio.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice: la nullità per motivazione apparente sussiste solo se il ragionamento decisorio è del tutto incomprensibile o meramente apparente.
- Nel contenzioso tributario, la deducibilità dei costi e la rilevanza delle movimentazioni bancarie devono essere sorrette da allegazioni e prove specifiche; censure di legittimità formulate in modo generico o non confrontato con il contenuto dell'avviso di accertamento possono essere dichiarate inammissibili.
- L'imputazione al socio dei redditi accertati in capo a una società di persone non richiede che l'accertamento societario sia già definitivo in astratto; ciò che rileva, ai fini del rapporto tra giudizi, è l'effettiva formazione o meno di un giudicato favorevole sulla società.
- Quando pende un giudizio pregiudiziale sull'accertamento relativo alla società, il giudice del processo instaurato contro il socio deve valutare l'eventuale sospensione necessaria solo se sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 295 c.p.c. e dalla disciplina tributaria.
- La presunzione sui prelevamenti bancari di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, come interpretata dalla Corte costituzionale, non si applica ai lavoratori autonomi; chi invoca tale limite deve però allegare e dimostrare che i redditi controversi derivano effettivamente da lavoro autonomo.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione di fatti già accertati e documenti già valutati può risolversi in un mero errore revocatorio e risultare quindi inammissibile.
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