Cassazione Civile, Ordinanza n. 15611/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi relativi a spese di pubblicità e propaganda, spese per lavori di terzi e spese terreni, ritenendoli non deducibili per mancanza o incompletezza della documentazione e, in particolare, per l'assenza di contratti specifici idonei a giustificare i rapporti con alcune società. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita indebita integrazione, da parte della CTR, dei fatti costitutivi della pretesa tributaria oltre quanto indicato negli avvisi; 2) violazione dell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e degli artt. 108, comma 2, e 109 TUIR, oltre che degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo di aver dimostrato certezza, effettività e inerenza delle operazioni anche in relazione alla disciplina delle sponsorizzazioni; 3) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000 e dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, per mancato riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa e della conseguente non punibilità delle sanzioni tributarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, e inammissibile il terzo per genericità. Ha affermato che la CTR non aveva integrato la motivazione dell'avviso, ma aveva semplicemente valutato la documentazione prodotta dalla contribuente e ritenuto insufficiente la prova dell'effettività e dell'inerenza dei costi. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione contesti l'oggettiva inesistenza delle operazioni o la mancanza di inerenza, l'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione grava sul contribuente; la mera esibizione di fatture, scritture contabili o pagamenti non basta. Ha inoltre osservato che il motivo sulle sanzioni non indicava specificamente gli indici dell'oggettiva incertezza normativa richiesti dalla giurisprudenza. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la CTR non ha ampliato la pretesa tributaria, ma ha valutato la prova offerta dalla parte contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
La presunzione legale di inerenza non esonera dalla prova dell'effettività ed esistenza del costo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi, ma ritenuto non decisivo rispetto al difetto di prova dell'effettività.
L'inerenza richiede il collegamento del costo all'attività d'impresa; il contribuente deve dimostrare esistenza, natura e concreta destinazione del costo alla produzione.
L'onere della prova della deducibilità e dell'effettività del costo grava sul contribuente quando l'Ufficio contesti l'operazione.
Richiamato nel contesto della prova presuntiva, ma la valutazione delle presunzioni resta riservata al giudice di merito.
La valutazione delle presunzioni e della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L'incertezza normativa oggettiva è distinta dalla mera ignoranza incolpevole e richiede una reale impossibilità di individuare in modo univoco la norma applicabile.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
La non punibilità per obiettiva incertezza presuppone la ricorrenza di specifici indici sintomatici dell'incertezza normativa.
La disapplicazione delle sanzioni non è automatica e richiede un'adeguata allegazione e prova dei presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di deducibilità dei costi e detraibilità IVA, quando l'Amministrazione contesti l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle prestazioni o forniture; fatture regolari, scritture contabili e pagamenti non sono di per sé sufficienti.
- L'inerenza del costo va intesa come collegamento funzionale all'attività d'impresa e non come mera utilità, anche indiretta, del costo stesso; il contribuente deve dimostrare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo alla produzione.
- La presunzione legale o la disciplina speciale che agevoli la deduzione di determinati costi non elimina l'onere di provare l'effettività del costo, che resta elemento imprescindibile.
- Il vizio di violazione di legge in cassazione non consente di censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni tributarie richiede l'allegazione di concreti indici sintomatici di indeterminatezza della disciplina, non essendo sufficiente un generico richiamo alla complessità della norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15486/2023 del 01/06/2023
- ordinanza_civile · 1 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15487/2023 del 01/06/2023
- ordinanza_civile · 1 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15490/2023 del 01/06/2023
- ordinanza_civile · 1 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15499/2023 del 01/06/2023
- ordinanza_civile · 1 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15513/2023 del 01/06/2023
- ordinanza_civile · 1 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15520/2023 del 01/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →