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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32851/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società destinataria di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi: la nullità della cartella per mancanza di un ruolo autonomo, notifica di mera fotocopia con dati errati e assenza del responsabile del procedimento; la mancata notifica dell’avviso bonario; il difetto di motivazione della cartella; l’illegittimità della pretesa in ragione della disciplina della responsabilità nelle scissioni societarie; l’erronea quantificazione del debito per omessa considerazione di versamenti asseritamente già eseguiti. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la CTR ha ritenuto rinunciata la censura sul difetto di motivazione perché non riproposta, ha rilevato l’omessa pronuncia della CTP su alcuni motivi originari ma ne ha confermato il rigetto, e ha respinto anche le ulteriori doglianze. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi, deducendo soprattutto: omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, violazione delle garanzie del contribuente, e vizio motivazionale e violazione della disciplina sulla responsabilità solidale della società beneficiaria di scissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché veicolava sotto l’art. 360, n. 5, c.p.c. una censura che in realtà riguardava una questione o un argomento difensivo, non un fatto storico decisivo; inoltre non era stata specificamente censurata la ratio decidendi della CTR sulla rinuncia in appello della doglianza di difetto di motivazione, né era stato rispettato l’onere di specifica indicazione e allegazione degli atti rilevanti. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché riproponeva la censura sul difetto di motivazione già ritenuta rinunciata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava il fatto decisivo omesso e non confrontava la motivazione della CTR, che aveva reputato irrilevante l’errore nella partita IVA, esistente l’indicazione del responsabile del procedimento e non provato lo scomputo dei versamenti. Il quarto motivo è stato assorbito e comunque ritenuto inammissibile perché meramente assertivo e non specificamente riferito alla ratio decidendi. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la CTR aveva correttamente escluso la violazione della disciplina sulla scissione, richiamando la giurisprudenza di legittimità; la censura, per di più, era contraddittoria nel negare al contempo la responsabilità e invocare il limite intra vires. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; nulla per l’agente della riscossione rimasto intimato; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non già l’insufficienza della motivazione o il mancato esame di argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia su un motivo di gravame integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e non vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata decisione su una domanda o un motivo di appello integra omessa pronuncia, censurabile come error in procedendo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e documenti rilevanti, trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale e indicando dove essi siano rinvenibili nel fascicolo, a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati secondo il regime di legittimità, con riferimenti idonei alla loro individuazione.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti amministrativi; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta rinunciata in appello.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato come norma sul contenuto e sulla motivazione degli atti impositivi; la censura è rimasta preclusa per mancata riproposizione in appello.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è scaturita la cartella.

  • art. 54-bis d.P.R. 602/1973

    Richiamato quale base del controllo automatizzato con emissione della cartella di pagamento.

  • artt. 2506 e ss. c.c.

    Richiamati per escludere l’illegittimità della pretesa verso la società beneficiaria della scissione.

  • art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità limitata al patrimonio netto assegnato; la Corte rileva la contraddizione della censura e conferma il rigetto della doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o il mancato esame di argomentazioni difensive: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • L’omessa pronuncia su un motivo di appello o su una domanda comporta violazione dell’art. 112 c.p.c. e va dedotta come error in procedendo, non come omesso esame di un fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, non ne riporta o riassume il contenuto essenziale e non consente alla Corte di localizzarli nel fascicolo.
  • Quando la sentenza di primo grado e quella di appello coincidono nella motivazione sul punto decisivo, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi e indicare puntualmente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia tributaria, l’errore formale nella cartella o nelle indicazioni identificative dell’atto non comporta automaticamente nullità, se il giudice di merito ritiene che non incida sulla comprensibilità o sull’esistenza della pretesa e tale ratio non sia specificamente attaccata.
  • La contestazione della pretesa tributaria per omesso scomputo di versamenti già effettuati richiede una specifica allegazione e prova dei pagamenti asseritamente eseguiti.
  • Nelle controversie sulla responsabilità del soggetto risultante da scissione societaria, la censura deve confrontarsi con la disciplina della scissione e con la motivazione del giudice di merito che abbia escluso la violazione delle norme applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAzienda
RamiProcesso civileTributiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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