Cassazione Civile, Ordinanza n. 08748/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un imprenditore individuale del settore edile, a seguito di controlli fiscali sui costi dichiarati. L'amministrazione ha ritenuto che alcune voci di costo fossero state erroneamente classificate, in particolare qualificando come materie prime costi indicati come oneri diversi di gestione, con conseguente riassetto dei dati fiscali e rideterminazione dei ricavi anche attraverso il ricalcolo dello studio di settore, richiamando l'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e gli obblighi istruttori previsti dagli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, il carattere meramente presuntivo dell'accertamento fondato sugli studi di settore e, dall'altro, l'infondatezza nel merito della pretesa. In primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame ritenendo che l'Ufficio non avesse correttamente svolto il contraddittorio endoprocedimentale e non avesse applicato lo studio evoluto 2012. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) nullità per motivazione apparente, ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, ove l'eccezione di inammissibilità si ritenga implicitamente rigettata; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che l'appello del contribuente fosse privo di motivi specifici e consistesse in una mera riproposizione delle difese di primo grado; 4) nullità per motivazione apparente, sempre ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse deciso su una fattispecie travisata, poiché l'accertamento non era fondato direttamente sugli studi di settore ma sulla riqualificazione dei costi ex art. 109 TUIR e sul successivo ricalcolo dei ricavi, e comunque la motivazione sarebbe stata solo apodittica e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, avendo il giudice di appello accolto l'appello del contribuente, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio deve considerarsi implicitamente rigettata; inoltre, in presenza di una denunciata invalidità processuale, il sindacato di legittimità non riguarda la mancanza di motivazione sull'eccezione, ma l'effettiva esistenza dell'invalidità dedotta. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nel processo tributario la riproposizione in appello delle ragioni già spese in primo grado può soddisfare il requisito dei motivi specifici ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nel suo complesso o quando dall'atto, letto nel suo insieme, i motivi di censura siano ricavabili in modo inequivoco anche per implicito. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e non era né mancante né meramente apparente; inoltre, la doglianza dell'Ufficio mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del fatto e del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, con applicazione del regime del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato come base della riqualificazione dei costi e della verifica della corretta imputazione delle componenti reddituali
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma che consente all'Ufficio di richiedere documentazione in sede di controllo
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale fonte del potere istruttorio dell'amministrazione finanziaria
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa per la rideterminazione induttiva dei ricavi a seguito del riassetto dei dati di costo
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
i motivi specifici di appello sono necessari, ma possono risultare anche implicitamente dall'atto nel suo complesso; la mera riproposizione delle difese di primo grado può essere sufficiente se consente di comprendere inequivocamente il dissenso
la decisione di accoglimento dell'appello comporta il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, sicché non è configurabile omessa pronuncia quando la statuizione sia incompatibile con l'eccezione
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non per semplice sinteticità o insufficienza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, nel rispetto del minimo costituzionale di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
rimedio per la nullità della sentenza quando la motivazione sia mancante o apparente o vi sia omessa pronuncia su questioni rilevanti
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
dedotto per la violazione di legge, in particolare dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato per escludere la deducibilità del mero difetto di sufficienza della motivazione dopo la riforma del 2012
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale, risultando non mancante, non apparente e non incomprensibile
richiamato per affermare un'interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità dell'appello, in quanto disposizione eccezionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito dei motivi specifici di appello è soddisfatto anche quando l'atto di gravame, pur sintetico o in parte riproduttivo delle difese già svolte, consenta di cogliere in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione di primo grado, valutando l'atto nel suo complesso.
- La decisione di accoglimento dell'impugnazione comporta il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, sicché non è configurabile omessa pronuncia se la statuizione favorevole è logicamente incompatibile con l'eccezione non accolta.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio motivazionale è ammissibile solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non è più consentito censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando la censura di legittimità mira in sostanza a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, essa è inammissibile perché si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, precluso in cassazione.
- In tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contraddittorio con il contribuente assume rilievo essenziale, ma la sua eventuale omissione o inadeguatezza va apprezzata secondo le regole specifiche del processo e non può essere confusa con un vizio meramente formale della motivazione se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08677/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08678/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08679/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →