Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Ufficio contestava: (i) la mancata rilevazione di interessi attivi su finanziamenti erogati dalla società a favore di una partecipata, ritenuti dall’Amministrazione fruttiferi; (ii) la detrazione IVA operata sulla base di fatture per prestazioni di appalto edilizio, nelle quali era stata applicata un’aliquota del 20% invece che del 10%; (iii) una ulteriore ripresa relativa alla deduzione di euro 2.987,97, riferita alla maggiorazione dello 0,40% versata per il tardivo pagamento delle imposte 2003. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: primo, denunciava violazione delle norme civilistiche e fiscali sulla presunzione di onerosià del finanziamento, sostenendo che la prova della infruttuosità risultava da clausola statutaria e bilancio della società finanziata, senza necessità di una delibera della società partecipante; secondo, deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla ripresa concernente la deduzione della maggiorazione dello 0,40%; terzo, contestava il diniego della detrazione IVA, sostenendo che il diritto alla detrazione permane anche se il cedente/prestatore abbia applicato erroneamente un’aliquota superiore a quella dovuta, richiamando anche la disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Sul primo, ha affermato che la CTR ha errato nel pretendere prova della gratuità del finanziamento proveniente dalla società partecipante, quando la verifica va compiuta sulla base dei bilanci della società finanziata, secondo la presunzione legale di onerosità del prestito e la relativa prova contraria nei termini previsti dalla giurisprudenza richiamata. Sul secondo, ha riscontrato effettiva omissione di pronuncia della CTR sulla ripresa relativa alla deduzione della maggiorazione dello 0,40%, dichiarando la nullità della sentenza in parte qua. Sul terzo, ha applicato il principio secondo cui, in caso di IVA assolta in misura superiore a quella effettiva, il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione, principio reso retroattivo dalle modifiche normative richiamate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni e sul TUIR nel motivo relativo alla qualificazione del finanziamento come fruttifero o infruttifero.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova sulla natura del finanziamento e sulla prova contraria alla presunzione di onerosità.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, nel quadro della prova della fruttuosità/infruttuosità del prestito.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, nel quadro della prova della fruttuosità/infruttuosità del prestito.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo sulla presunzione di onerosità del prestito concesso dal socio alla società.
art. 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo sulla presunzione di onerosità del prestito concesso dal socio alla società.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma del vizio dedotto per nullità della sentenza per omessa pronuncia nel secondo motivo.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato per omessa decisione su una ripresa fiscale.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base del diritto alla detrazione IVA.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Interpretato nel senso che, come modificato, prevede il mantenimento del diritto alla detrazione se l’imposta è stata applicata in misura superiore a quella effettiva.
art. 1, comma 935, L. 27 dicembre 2017, n. 205
Richiamato come norma che ha introdotto la disciplina poi applicata retroattivamente.
art. 6, comma 3-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modif. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
Richiamato per attribuire efficacia retroattiva alla disciplina sull’IVA erroneamente applicata in eccesso.
Massime di principio
- In tema di finanziamenti soci o a società partecipate, la qualificazione del prestito come fruttifero o infruttifero va verificata secondo la disciplina fiscale applicabile e la relativa presunzione legale, che può essere superata solo con la prova contraria nei modi previsti dalla legge; non è corretto pretendere, in via generale, una prova proveniente da soggetti diversi da quelli indicati dalla norma o dalla giurisprudenza di legittimità.
- L’omessa pronuncia su uno specifico capo della domanda o dell’impugnazione integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione della decisione nella parte interessata.
- Se il cedente o prestatore ha applicato erroneamente un’aliquota IVA superiore a quella dovuta, il cessionario/committente non perde il diritto alla detrazione dell’imposta, dovendosi riconoscere l’effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta che lo prevede espressamente.
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