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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Ufficio contestava: (i) la mancata rilevazione di interessi attivi su finanziamenti erogati dalla società a favore di una partecipata, ritenuti dall’Amministrazione fruttiferi; (ii) la detrazione IVA operata sulla base di fatture per prestazioni di appalto edilizio, nelle quali era stata applicata un’aliquota del 20% invece che del 10%; (iii) una ulteriore ripresa relativa alla deduzione di euro 2.987,97, riferita alla maggiorazione dello 0,40% versata per il tardivo pagamento delle imposte 2003. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: primo, denunciava violazione delle norme civilistiche e fiscali sulla presunzione di onerosià del finanziamento, sostenendo che la prova della infruttuosità risultava da clausola statutaria e bilancio della società finanziata, senza necessità di una delibera della società partecipante; secondo, deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla ripresa concernente la deduzione della maggiorazione dello 0,40%; terzo, contestava il diniego della detrazione IVA, sostenendo che il diritto alla detrazione permane anche se il cedente/prestatore abbia applicato erroneamente un’aliquota superiore a quella dovuta, richiamando anche la disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Sul primo, ha affermato che la CTR ha errato nel pretendere prova della gratuità del finanziamento proveniente dalla società partecipante, quando la verifica va compiuta sulla base dei bilanci della società finanziata, secondo la presunzione legale di onerosità del prestito e la relativa prova contraria nei termini previsti dalla giurisprudenza richiamata. Sul secondo, ha riscontrato effettiva omissione di pronuncia della CTR sulla ripresa relativa alla deduzione della maggiorazione dello 0,40%, dichiarando la nullità della sentenza in parte qua. Sul terzo, ha applicato il principio secondo cui, in caso di IVA assolta in misura superiore a quella effettiva, il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione, principio reso retroattivo dalle modifiche normative richiamate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di finanziamenti soci o a società partecipate, la qualificazione del prestito come fruttifero o infruttifero va verificata secondo la disciplina fiscale applicabile e la relativa presunzione legale, che può essere superata solo con la prova contraria nei modi previsti dalla legge; non è corretto pretendere, in via generale, una prova proveniente da soggetti diversi da quelli indicati dalla norma o dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L’omessa pronuncia su uno specifico capo della domanda o dell’impugnazione integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione della decisione nella parte interessata.
  • Se il cedente o prestatore ha applicato erroneamente un’aliquota IVA superiore a quella dovuta, il cessionario/committente non perde il diritto alla detrazione dell’imposta, dovendosi riconoscere l’effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta che lo prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte indirette
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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