Cassazione Civile, Ordinanza n. 02550/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava davanti al giudice tributario un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva rettificato, a seguito di domanda DOCFA, la classificazione di un complesso costituito da vasche interrate a servizio di un impianto di sedimentazione delle acque reflue ubicato in un comune piemontese. La contribuente sosteneva la correttezza del classamento in categoria E/3; l'ufficio attribuiva invece la categoria D/7 e determinava la rendita. La CTP accoglieva il ricorso della società; la CTR rigettava l'appello dell'ufficio ritenendo l'avviso insufficiente per difetto di motivazione, perché non spiegava il passaggio da E/3 a D/7 e si limitava a richiamare una circolare senza riportarne il contenuto, e comunque perché l'immobile andava inquadrato in categoria E/3 dato che la società utilizzatrice era interamente partecipata da comuni e priva di fine di lucro. L'Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990 per avere la CTR ravvisato un difetto di motivazione nonostante l'avviso contenesse i dati oggettivi del bene, la classe attribuita e una stima tecnica, in un procedimento DOCFA; secondo, violazione del R.D. 652/1939 e del d.P.R. 1142/1949 per avere la CTR attribuito l'immobile alla categoria E invece che D, valorizzando indebitamente l'assenza di lucro della società partecipata pubblicamente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto l'operato dell'ufficio sia sul piano motivazionale sia sul piano del classamento: nell'ambito della procedura DOCFA, quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica e non da un diverso apprezzamento dei fatti dichiarati dal contribuente, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; inoltre, gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, poiché inseriti in una gestione del servizio idrico avente natura economica e imprenditoriale, non possono essere ricondotti alla categoria E, ma rientrano nel gruppo D e, per il depuratore, nella categoria D/7, senza che rilevi la destinazione a servizio pubblico o la partecipazione pubblica della società che gestisce il servizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.
Norme richiamate
Il richiamo a una circolare interpretativa interna non richiede allegazione o riproduzione dell'atto richiamato, poiché non incide direttamente sulle situazioni giuridiche del contribuente.
La motivazione dell'avviso va valutata secondo il contenuto concreto dell'atto e, nella procedura DOCFA, può essere sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza dipende da una stima tecnica.
art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Viene evocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i due motivi di ricorso.
art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16
È richiamato quale base normativa della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale.
È richiamato quale disciplina attuativa della procedura DOCFA; in tale contesto la motivazione dell'avviso può essere più o meno intensa a seconda che la contestazione riguardi la stima o i fatti dichiarati.
Norma richiamata per il corretto inquadramento catastale degli immobili e del gruppo/categoria di appartenenza.
d.P.R. 1142/1949
Norma richiamata insieme al R.D. 652/1939 per la disciplina del classamento catastale.
L. 262/2006, art. 2, comma 40
È valorizzato per affermare l'incompatibilità tra categoria catastale E e immobili destinati ad uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
Il servizio idrico integrato deve essere organizzato e gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
Il servizio idrico integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono quelli in cui la tariffa può coprire i costi di gestione e generare un utile d'impresa.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e s)
La riconducibilità del servizio idrico integrato alle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente conferma la sua natura economica.
È richiamato in chiave descrittiva per collegare l'attività alla sua natura imprenditoriale/economica.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica sul valore economico del bene, e non dalla contestazione di elementi di fatto dichiarati dal contribuente.
- Se l'amministrazione non disconosce gli elementi fattuali indicati nella domanda DOCFA, non è necessaria una motivazione analitica delle differenze; al contrario, quando il dissenso riguarda i fatti posti a base del classamento, la motivazione deve specificare le difformità riscontrate per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare il contenzioso.
- Il richiamo in un atto impositivo a circolari interpretative interne non impone la loro allegazione, poiché tali atti sono interni all'amministrazione e non incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei contribuenti.
- Ai fini del classamento catastale, la categoria E è riservata a immobili con forte caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive.
- Gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, inseriti nella gestione del servizio idrico integrato, hanno natura economica e imprenditoriale e vanno ricondotti al gruppo D, in particolare alla categoria D/7, anche se gestiti da società a partecipazione pubblica o destinati a un servizio di pubblico interesse.
- La natura pubblicistica del servizio o la partecipazione pubblica del gestore non escludono la rilevanza economica dell'attività quando la tariffa è idonea a coprire i costi e a remunerare i fattori produttivi.
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