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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30292/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione una parte di un risarcimento conseguito dalla società all'esito di un giudizio contro una regione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo, da un lato, tardiva la notifica dell'accertamento perché il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non sarebbe stato giustificato in mancanza di adeguata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto di un reato, e, dall'altro, non ancora certa, alla fine del 2005, la componente reddituale derivante dal risarcimento, poiché il relativo titolo era una sentenza d'appello impugnata in Cassazione per una questione di giurisdizione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che nell'avviso era stata espressamente prospettata l'integrazione del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, con conseguente operatività del raddoppio dei termini e tempestività dell'accertamento notificato il 29 settembre 2013; 2) violazione dell'art. 109 TUIR, deducendo che la somma oggetto di ripresa derivava da un titolo giuridico esecutivo e produttivo di effetti, già determinato nella sentenza d'appello, e quindi doveva considerarsi certa e fiscalmente rilevante per competenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone soltanto la presenza di seri indizi di reato e l'obbligo di denuncia penale, non la prova dell'effettiva commissione del reato né la sua concreta presentazione entro il termine ordinario; è sufficiente l'astratta configurabilità del fumus del reato al momento dei fatti. Poiché l'avviso richiamava espressamente la sopravvenienza attiva non contabilizzata e il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, la CTR aveva errato nel negare il raddoppio dei termini. Sul secondo ha chiarito che la sentenza d'appello costituiva un titolo esecutivo e indicava una somma determinata, sicché il relativo credito era certo e doveva rilevare nell'esercizio di competenza; la CTR aveva quindi erroneamente escluso la tassabilità per difetto di certezza. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare un preteso errato governo dell'onere della prova da parte del giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare il travisamento e la valutazione delle prove da parte della CTR.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per gli accertamenti relativi al periodo applicabile, i termini decadenziali possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; è sufficiente l'astratta configurabilità del reato al momento dei fatti.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    È il reato tributario espressamente richiamato nell'avviso di accertamento come ipotesi penalmente rilevante posta a base del raddoppio dei termini.

  • art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi di questa norma, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 109 TUIR

    I componenti reddituali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui l'esistenza è certa o l'ammontare è determinabile; una sentenza d'appello esecutiva e determinata rende il credito certo ai fini fiscali.

  • art. 282 c.p.c.

    La sentenza civile è provvisoriamente esecutiva anche quanto al capo sulle spese; la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado come titolo esecutivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del favor legislativo per il raddoppio dei termini in ambito tributario.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 53 Cost. a sostegno della disciplina del raddoppio dei termini.

  • d.lgs. n. 128 del 2015

    Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d'imposta precedenti, per effetto della disciplina transitoria.

  • L. n. 208 del 2015, commi 130-132

    Le novelle in tema di raddoppio dei termini non si applicano, secondo la Corte, agli avvisi già notificati per i periodi antecedenti alla data indicata dalla disciplina transitoria.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    Richiamato dalla disciplina transitoria quale norma che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati.

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. b)

    Richiamato nel richiamo giurisprudenziale sul principio di competenza per i ricavi maturati, anche se non ancora materialmente incassati.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando, al momento dei fatti, sussistano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è richiesta la prova dell'effettiva commissione del reato né la tempestiva presentazione della denuncia.
  • Ai fini del raddoppio dei termini non è decisiva una verifica ex post dell'insussistenza del reato, ma l'astratta configurabilità del fumus criminis secondo la ragionevole prospettazione dell'Ufficio nell'avviso di accertamento.
  • In materia di reddito d'impresa, una somma derivante da un titolo giuridico esecutivo e già determinato deve considerarsi certa ai fini dell'imputazione per competenza, anche se il titolo è ancora impugnato e non definitivo.
  • La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce integralmente a quella di primo grado e costituisce il titolo esecutivo da considerare nei rapporti giuridici e fiscali che da essa discendono.
  • La determinazione del momento di imponibilità di un componente reddituale va compiuta sulla base della certezza giuridica del credito e non della sola materiale riscossione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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