Cassazione Civile, Ordinanza n. 34460/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2004. La CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella, eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio fiscale e consegnata a persona che si era qualificata come addetta alla ricezione degli atti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, ritenuti però inconducenti perché la notifica non era stata effettuata con quelle forme; (2) e (3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 37, comma 27, lett. a), d.l. 223/2006, sostenendo l’inesistenza della notifica perché eseguita direttamente dal concessionario senza relata; (4) violazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c., perché la persona ricevente si era qualificata come addetto a ricevere atti di persona giuridica e non con la formula "addetto alla casa, all’ufficio o azienda"; (5) violazione degli artt. 3 e 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 7 l. 212/2000, lamentando che la concessionaria non avesse prodotto la cartella ma solo la ricevuta di ritorno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché basato su norme non applicabili al caso concreto; infondati, per consolidata giurisprudenza, i motivi relativi alla validità della notifica della cartella eseguita direttamente a mezzo posta dal concessionario, con consegna a soggetto che si era dichiarato incaricato alla ricezione degli atti; inammissibile il quinto motivo perché introduceva una questione nuova e comunque non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del contribuente e lo ha condannato alle spese in favore del concessionario, oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato; nessuna statuizione è stata resa nei confronti dell’Agenzia delle entrate, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e la consegna al soggetto che si dichiari incaricato o autorizzato al ritiro è idonea a fondare la presunzione di ritualità della notifica.
È stato ritenuto non applicabile nel caso concreto, perché la notificazione non era avvenuta con le forme ivi previste ma tramite spedizione postale diretta.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È stato ritenuto non pertinente alla fattispecie, in quanto la notifica della cartella era stata effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 139, secondo comma, c.p.c.
La consegna a persona che si qualifichi addetta alla ricezione degli atti è ritenuta sufficiente, senza che la difformità della formula utilizzata nel modulo di consegna valga di per sé a invalidare la notifica, in mancanza di prova contraria.
art. 37, comma 27, lett. a), d.l. n. 223 del 2006
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi invalidante, ma non ritenuto utile a scardinare la validità della notificazione diretta a mezzo posta.
Richiamato quale possibile strumento di rimessione in termini quando il contribuente deduca di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a sé non imputabile.
Invocato dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica censura della motivazione di merito e per novità della questione.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta invalidità/inesistenza dell’atto, senza superare il rilievo di inammissibilità del motivo.
Invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione/comunicazione dell’atto, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la consegna al domicilio fiscale a persona che si dichiari incaricata o autorizzata al ritiro è, di regola, sufficiente a fondare la validità della notifica.
- Quando la notificazione avviene tramite servizio postale ordinario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, il destinatario che intenda contestarne l’efficacia deve fornire prova concreta dell’estraneità del consegnatario rispetto alla propria sfera organizzativa o familiare; non bastano contestazioni meramente formali.
- Le censure di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la deduzione di profili nuovi o non trattati dal giudice di merito comporta inammissibilità del motivo.
- Le norme sulla notificazione speciale invocate per forme diverse di consegna non sono utilizzabili quando il caso concreto riguarda una notifica diretta a mezzo posta disciplinata dall’art. 26 d.P.R. 602/1973.
- La mancata effettiva conoscenza dell’atto, se non imputabile al destinatario, può rilevare sul piano della rimessione in termini, ma non incide automaticamente sulla ritualità della notifica in assenza di prova della causa non imputabile.
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