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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a più immobili di proprietà di una parrocchia. In primo grado la CTP aveva riconosciuto l'esenzione per alcuni immobili ritenuti destinati al culto o ad attività sportive/ricreative/culturali, mentre l'esenzione era stata negata per altri fabbricati adibiti ad abitazione del vice parroco e del parroco. In appello il comune aveva contestato la mancanza di prova dei requisiti esentativi per gli immobili riconosciuti esenti; la parrocchia aveva invece insistito sull'esenzione per gli immobili non agevolati, invocando un vincolo pertinenziale con la chiesa e la possibilità di considerare esenti più immobili destinati all'abitazione dei sacerdoti o all'attività sportiva. La CTR ha accolto parzialmente entrambi gli appelli, riconoscendo l'esenzione solo per un immobile e negandola per un altro. In cassazione la parrocchia ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e i), d.lgs. 504/1992, in relazione all'art. 16 l. 222/1985, sostenendo che la casa del parroco fosse pertinenza della chiesa e che l'esenzione per la palestra non dipendesse dal numero degli immobili; 2) nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e illogicità, per avere la CTR negato l'esenzione in modo asseritamente incoerente; 3) nullità per omessa/insufficiente/illogica motivazione, lamentando una motivazione per relationem apparente. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso: ha escluso il giudicato esterno per difetto di prova del passaggio in giudicato e perché, in materia di imposte periodiche, il giudicato opera solo per fatti a efficacia permanente o rapporti ad esecuzione prolungata; ha affermato che l'esenzione per le pertinenze della chiesa presuppone la prova della persistente destinazione e che, nel caso concreto, la presunzione di pertinenzialità era superata dalla presenza di altri immobili già destinati ad abitazione del parroco; ha ribadito che l'esenzione ICI per immobili degli enti ecclesiastici richiede cumulativamente il requisito soggettivo e quello oggettivo della destinazione esclusiva ad attività agevolate, prova che incombe sul contribuente; ha inoltre osservato che la censura sull'immobile adibito a palestra non colpiva una ratio decisiva, ossia la mancanza di prova chiara, precisa e attendibile della concreta destinazione sportiva. Quanto ai vizi motivazionali, la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., rilevando che non vi era alcuna motivazione mancante o apparente né un contrasto irriducibile decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della parrocchia. Ha confermato la decisione della CTR nella parte in cui aveva negato l'esenzione ICI per l'immobile destinato ad abitazione del parroco e per l'immobile asseritamente adibito a palestra, ritenendo corretta la ricostruzione giuridica sul regime delle esenzioni e sulla ripartizione dell'onere probatorio. Ha inoltre escluso la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno e dei motivi di nullità della motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione ICI richiede, per i fabbricati destinati al culto e relative pertinenze, l'effettiva destinazione esclusiva; per gli immobili degli enti non commerciali, serve anche la destinazione esclusiva alle attività agevolate indicate dalla norma.

  • art. 16 l. n. 222/1985

    Le attività di religione o di culto rilevanti per l'esenzione comprendono quelle dirette all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, ai scopi missionari e alla catechesi.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    Individua i soggetti non commerciali cui si riferisce l'esenzione per gli immobili destinati alle attività agevolate.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il giudicato esterno non può essere valorizzato in cassazione se la sentenza invocata non è accompagnata dal certificato di avvenuto passaggio in giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo è infondato se la sentenza impugnata applica correttamente i presupposti dell'esenzione e dell'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione può essere dedotta solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per meri profili di insufficienza o non condivisibilità del ragionamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le gravi anomalie motivazionali tipizzate; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo esistente e intelligibile; la sua violazione ricorre solo nelle ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la violazione rileva quando la motivazione sia mancante o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU degli enti ecclesiastici o non commerciali, l'esenzione non deriva automaticamente dalla natura dell'ente, ma richiede la prova cumulativa del requisito soggettivo e della concreta destinazione esclusiva del singolo immobile alle attività agevolate previste dalla legge.
  • Quando l'esenzione è invocata per fabbricati destinati al culto o alle relative pertinenze, il vincolo pertinenziale va verificato in concreto e la presunzione di pertinenzialità può essere superata da elementi contrari, compresa la diversa e stabile destinazione di altri immobili della stessa organizzazione.
  • In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che le richiede ha l'onere di dimostrare i presupposti di fatto del beneficio, mentre la mera qualificazione catastale del bene non è decisiva se non è coerente con l'effettiva destinazione concreta dell'immobile.
  • In materia di imposte periodiche, il giudicato esterno opera solo per fatti con efficacia permanente o per rapporti a esecuzione prolungata; non si estende automaticamente a situazioni di fatto suscettibili di variazione annuale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione o la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e una sola di esse non viene specificamente censurata, il motivo di ricorso non può condurre alla cassazione della sentenza, poiché la ratio non attinta resta idonea a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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