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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una procedura DOCFA avviata dal contribuente mediante dichiarazione di variazione catastale. L'ufficio ha attribuito una rendita/classamento diverso da quello proposto. La CTR ha confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio e ha condannato quest'ultimo alle spese, liquidandole in euro 80. Il contribuente ha proposto ricorso principale in Cassazione deducendo violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 c.p.c., D.M. 55/2014 e art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la liquidazione delle spese fosse illegittima perché inferiore ai parametri minimi applicabili ratione temporis. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la sentenza per violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, assumendo che, in una procedura DOCFA attivata dal contribuente, la motivazione del classamento può essere sintetica se non vengono disattesi i dati forniti dal contribuente e se la diversa rendita dipende da valutazione tecnica; la CTR avrebbe invece erroneamente ritenuto carente la motivazione senza una specifica verifica. Il contribuente ha replicato eccependo l'inammissibilità delle censure dell'Ufficio come novum.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato. Ha ribadito che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è assolto con l'indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita solo quando l'Ufficio non disattende i dati indicati dal contribuente e la divergenza deriva da una diversa valutazione tecnica; se invece l'Ufficio prescinde da tali elementi o li disattende, serve una motivazione più approfondita. Poiché dalla sentenza impugnata emergeva che l'Ufficio aveva rettificato il classamento dopo la dichiarazione di variazione del contribuente e la CTR aveva ritenuto carente la motivazione senza adeguato accertamento, la Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e ha rinviato alla CTR Campania in diversa composizione. Conseguentemente ha rigettato il ricorso principale sulle spese, perché la modifica della soccombenza derivante dall'accoglimento dell'incidentale rendeva infondata la censura sulla liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale attivato dal contribuente tramite DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente se si limita all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ma solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e il diverso esito deriva da valutazione tecnica.
  • Se l'Ufficio catastale disattende o non considera gli elementi dichiarati dal contribuente, la motivazione dell'atto deve essere più analitica, indicando le ragioni concrete del diverso classamento, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare il contenzioso.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali può rimanere assorbita o comunque perdere fondamento quando l'accoglimento del ricorso incidentale incide sulla soccombenza e impone una nuova regolazione delle spese da parte del giudice di rinvio.
  • La distinzione tra classamento DOCFA e riclassamento d'ufficio rileva ai fini dell'intensità dell'obbligo motivazionale: nel primo caso vale una motivazione semplificata nelle condizioni sopra indicate, nel secondo la motivazione deve esplicitare gli elementi di discontinuità che giustificano il mutamento del classamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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