Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura DOCFA avviata dal contribuente mediante dichiarazione di variazione catastale. L'ufficio ha attribuito una rendita/classamento diverso da quello proposto. La CTR ha confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio e ha condannato quest'ultimo alle spese, liquidandole in euro 80. Il contribuente ha proposto ricorso principale in Cassazione deducendo violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 c.p.c., D.M. 55/2014 e art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la liquidazione delle spese fosse illegittima perché inferiore ai parametri minimi applicabili ratione temporis. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la sentenza per violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, assumendo che, in una procedura DOCFA attivata dal contribuente, la motivazione del classamento può essere sintetica se non vengono disattesi i dati forniti dal contribuente e se la diversa rendita dipende da valutazione tecnica; la CTR avrebbe invece erroneamente ritenuto carente la motivazione senza una specifica verifica. Il contribuente ha replicato eccependo l'inammissibilità delle censure dell'Ufficio come novum.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato. Ha ribadito che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è assolto con l'indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita solo quando l'Ufficio non disattende i dati indicati dal contribuente e la divergenza deriva da una diversa valutazione tecnica; se invece l'Ufficio prescinde da tali elementi o li disattende, serve una motivazione più approfondita. Poiché dalla sentenza impugnata emergeva che l'Ufficio aveva rettificato il classamento dopo la dichiarazione di variazione del contribuente e la CTR aveva ritenuto carente la motivazione senza adeguato accertamento, la Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e ha rinviato alla CTR Campania in diversa composizione. Conseguentemente ha rigettato il ricorso principale sulle spese, perché la modifica della soccombenza derivante dall'accoglimento dell'incidentale rendeva infondata la censura sulla liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale quale norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario, ma la Corte non accoglie la censura sulle spese per effetto dell'accoglimento dell'incidentale
richiamato dal ricorrente principale in tema di condanna alle spese
richiamato dal ricorrente principale come parametro per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato dal ricorrente principale in tema di determinazione del compenso professionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata da entrambe le parti
invocato dall'Agenzia per sostenere la sufficienza della motivazione del classamento in procedura DOCFA
art. 2 d.l. n. 16 del 1993 convertito in l. n. 75 del 1993
richiamato come base normativa della procedura DOCFA
richiamato come disciplina della procedura DOCFA e del classamento su iniziativa del contribuente
art. 1, comma 3, d.m. n. 701 del 1994
richiamato dall'Agenzia quale norma che collega il procedimento di classamento alla denuncia di accatastamento presentata dal contribuente
art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004
richiamato per distinguere il classamento DOCFA dal riclassamento d'ufficio, che richiede motivazione più approfondita
Massime di principio
- Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale attivato dal contribuente tramite DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente se si limita all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ma solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e il diverso esito deriva da valutazione tecnica.
- Se l'Ufficio catastale disattende o non considera gli elementi dichiarati dal contribuente, la motivazione dell'atto deve essere più analitica, indicando le ragioni concrete del diverso classamento, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare il contenzioso.
- La censura sulla liquidazione delle spese processuali può rimanere assorbita o comunque perdere fondamento quando l'accoglimento del ricorso incidentale incide sulla soccombenza e impone una nuova regolazione delle spese da parte del giudice di rinvio.
- La distinzione tra classamento DOCFA e riclassamento d'ufficio rileva ai fini dell'intensità dell'obbligo motivazionale: nel primo caso vale una motivazione semplificata nelle condizioni sopra indicate, nel secondo la motivazione deve esplicitare gli elementi di discontinuità che giustificano il mutamento del classamento.
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