Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso non era assistita dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. e quindi non produceva l'estinzione del processo; tuttavia ha ritenuto che tale atto evidenziasse il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato induttivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito d'impresa con conseguenti maggiori imposte dovute a titolo di Irpef, Irap, IVA e addizionali. La CTP di Chieti aveva rigettato il ricorso e la CTR Abruzzo aveva confermato. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, invocando gli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c.; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d-bis, e 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse applicato erroneamente le regole sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova. Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, ma senza le formalità richieste dall'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo del maggior reddito d'impresa oggetto della controversia.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dal ricorrente come parametro della disciplina probatoria nell'accertamento tributario.
Richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice tributario.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente.
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 quale parametro del requisito motivazionale della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio di nullità processuale dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
La Corte afferma che la rinuncia non era idonea a estinguere il processo perché priva delle formalità previste da questa norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non è compiuta nelle forme richieste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia irrituale al ricorso manifesta comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, il giudizio di legittimità non prosegue sul merito dei motivi dedotti.
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