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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, mediante metodo analitico-induttivo, aveva rettificato il reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2005 ai fini IRPEF e IRAP. L'accertamento si fondava su una ricostruzione presuntiva del numero di corse e dei chilometri percorsi, assumendo una percorrenza media di 3,2 km per corsa e detraendo una quota di chilometri percorsi a vuoto, inizialmente quantificata al 5%. La C.T.R., in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ritenuto corretto l'impianto logico dell'accertamento, ma aveva aumentato al 15% la percentuale di corse a vuoto facendo leva sulla comune esperienza e riducendo così l'imponibile. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità per extrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe usato un parametro diverso da quello discusso dalle parti, ossia "corse a vuoto" anziché "chilometri a vuoto"; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla percentuale di chilometri percorsi a vuoto; 3) violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c. per avere deciso secondo equità; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere richiamato una inesistente comune esperienza sulle corse a vuoto dei tassisti; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere fondato la decisione su una prova asseritamente inesistente, ossia un comunicato stampa del Comune di Firenze, prodotto per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la C.T.R. non fosse incorsa in extrapetizione e avesse comunque esaminato i fatti decisivi della controversia, pur con un uso lessicalmente impreciso dell'espressione "corse a vuoto". Ha invece accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo: ha ribadito che il giudice tributario non può decidere secondo equità sostitutiva, ma deve fondare la decisione su giudizi estimativi motivati in rapporto al materiale istruttorio; ha precisato che il ricorso alla comune esperienza va inteso in senso rigoroso e non può coprire valutazioni prive di base oggettiva; ha inoltre confermato che nel processo tributario d'appello la produzione di nuovi documenti è in linea di principio consentita, ma ha censurato l'uso del comunicato stampa del Comune di Firenze come base attendibile per il dato di 3,2 km, già stigmatizzato in precedenti analoghi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; nel caso concreto non è stata ravvisata extrapetizione

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice tributario deve decidere secondo diritto, salvo eccezioni, e non può sostituire una equità libera alla regola di diritto

  • art. 114 c.p.c.

    non attribuisce al giudice tributario un potere generale di equità sostitutiva

  • art. 115 c.p.c.

    la comune esperienza/fatto notorio deve essere intesa in senso rigoroso e non può coprire cognizioni particolari o scelte valutative prive di base oggettiva

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove deve restare ancorata al materiale istruttorio e ai criteri di valutazione legale o prudente apprezzamento

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di qualsiasi documento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma richiamata per l'omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente come sfondo del tema probatorio, senza una specifica statuizione autonoma

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice può utilizzare presunzioni e giudizi estimativi, ma deve sempre dare conto in motivazione della base istruttoria concreta da cui desume la ricostruzione del reddito.
  • La nozione di comune esperienza o fatto notorio va applicata restrittivamente: non vi rientrano valutazioni tecniche o stime che dipendono da variabili specifiche del singolo caso o da conoscenze non universalmente condivise.
  • Il giudice tributario non dispone di un potere generale di equità sostitutiva; non può ridurre o aumentare l'imponibile in via meramente equitativa, ma solo secondo diritto e sulla base del materiale probatorio.
  • Nel processo tributario d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, ma la loro attendibilità e rilevanza devono essere autonomamente vagliate dal giudice.
  • Un uso lessicalmente impreciso di un parametro fattuale non integra di per sé extrapetizione, se la sentenza resta nel perimetro della questione controversa e decide sui fatti dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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