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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per il 2005, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ritenuti non contabilizzati, in base a movimentazioni bancarie sui conti correnti sociali, e con disconoscimento di alcuni costi ritenuti non documentati, non inerenti o non di competenza. I soci hanno subito accertamenti consequenziali sui redditi di partecipazione ai fini IRPEF. In primo grado la commissione provinciale ha accolto solo in parte i ricorsi; in appello regionale la società e i soci hanno visto rigettate le proprie doglianze e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione i ricorrenti hanno proposto più motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente la questione, anche rilevabile d'ufficio, della nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, deducendo che i giudizi di primo grado non si erano svolti con la contemporanea partecipazione della società e di entrambi i soci, nonostante l'unitarietà dell'accertamento in materia di società di persone e l'inscindibilità della controversia.

La decisione

La Corte, riuniti i tre ricorsi, ha accolto la questione preliminare di nullità per difetto del contraddittorio necessario. Ha affermato che, trattandosi di accertamenti relativi a società di persone e ai redditi automaticamente imputati ai soci, la causa avrebbe dovuto svolgersi unitariamente con la partecipazione di società e soci; poiché nel primo grado le sentenze erano state pronunciate in date diverse e dunque mancava la simultanea trattazione nei giudizi di merito, non era applicabile la deroga giurisprudenziale che consente di evitare la nullità solo quando ricorrono rigorose condizioni di contestualità e identità sostanziale. Per effetto di tale vizio la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze impugnate, rimettendo le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento e compensando le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per il principio di imputazione automatica ai soci dei redditi delle società di persone, base dell'unitarietà dell'accertamento

  • art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma processuale la cui violazione, per mancata integrazione del contraddittorio, comporta nullità del giudizio

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel presupposto dell'accertamento sui versamenti bancari non giustificati

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel presupposto dell'accertamento sui movimenti bancari ai fini IVA

  • art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000

    richiamato solo per escludere la rilevanza della richiesta di archiviazione del PM rispetto alla diversa annualità accertata

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a fondamento dell'esigenza di ragionevole durata del processo nella gestione unitaria delle cause inscindibili

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati per giustificare la soluzione processuale che evita inutili duplicazioni e tutela la ragionevole durata

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a società di persone e ai redditi dei soci opera il principio dell'unitarietà dell'accertamento: la causa riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio di merito determina nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Nel giudizio di cassazione, la nullità per difetto di litisconsorzio può essere evitata solo quando i giudizi separati presentino simultanea proposizione, identità oggettiva e di difese, simultanea trattazione in entrambi i gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni.
  • La deroga al principio del contraddittorio in presenza di cause inscindibili va applicata restrittivamente e non può essere estesa oltre i casi in cui la contestualità processuale consenta davvero la ricomposizione unitaria della lite senza sacrificare il contraddittorio.
  • Le risultanze penali o la richiesta di archiviazione relativa a diversa annualità non sono di per sé decisive ai fini della legittimità dell'accertamento tributario, se il decisum si fonda su autonome ragioni e su un diverso periodo d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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