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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a plurime cartelle di pagamento. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la notifica delle cartelle esattoriali sulla base della sola produzione dell’avviso di ricevimento e della relata di notifica, senza che fosse prodotta copia notificata delle cartelle, necessaria a dimostrare il contenuto del plico notificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, senza necessità per l’agente della riscossione di produrre anche la copia della cartella. Una volta che il plico sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dimostri, senza sua colpa, l’impossibilità di prenderne cognizione. Nel caso concreto, la contribuente non ha fornito prova dell’asserita assenza delle cartelle nel plico notificato; pertanto la notifica è stata considerata validamente perfezionata. Il ricorso è stato rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato, e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    comma 1, seconda parte; art. 26 comma 5

    Nella notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento e della data di notifica è assolta con l’avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione della copia notificata della cartella.

  • art. 1335 c.c.

    La ricezione del plico all’indirizzo del destinatario comporta presunzione di conoscenza dell’atto, superabile solo con prova, a carico del destinatario, dell’impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può assolvere l’onere probatorio del perfezionamento della notificazione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, senza dover produrre anche copia integrale della cartella.
  • Quando il plico notificato risulta pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c.; per superarla, il destinatario deve provare di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
  • Se il contribuente contesta che nel plico notificato fossero effettivamente inserite le cartelle poste a fondamento dell’atto successivo, grava su di lui l’onere di fornire prova specifica di tale circostanza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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