Cassazione Civile, Ordinanza n. 17366/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società poi fallita, con contestazione di operazioni fatturate come inesistenti e conseguente recupero di maggiori imposte Ires e Iva, oltre sanzioni. In particolare, l’Ufficio contestava: 1) acquisti di telefonini poi rivenduti a società sammarinesi in regime di non imponibilità, ritenuti inseriti in una frode e qualificati dalla società come operazioni effettive; 2) acquisti e successive rivendite di materiale elettronico ed elettrodomestici tra più società, anch’essi reputati fittizi; 3) la diversa quantificazione delle rimanenze finali e delle giacenze iniziali di magazzino, con incremento del reddito imponibile e del debito d’imposta. La CTP aveva accolto il ricorso della società sul primo rilievo e confermato il secondo; la CTR aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione l’Agenzia deduceva: a) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente concentrato il ragionamento sulla consapevolezza della società nella frode, senza confrontarsi con l’allegata oggettiva inesistenza delle operazioni; b) violazione delle norme sulla prova e sulla detrazione IVA/deducibilità dei costi, lamentando un malgoverno delle presunzioni e dell’onere probatorio in tema di operazioni inesistenti. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato sulle sanzioni, ma il suo esame restava assorbito dal rigetto del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile e controllabile, fondato sull’esame degli elementi probatori. Ha inoltre respinto le doglianze sulla prova delle operazioni inesistenti, osservando che la CTR aveva effettivamente valutato gli indizi e, sulla base di essi, aveva ricondotto la vicenda nell’alveo delle operazioni soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti, valorizzando la struttura organizzativa della società, i mezzi di trasporto, dipendenti, depositi e punti vendita, nonché l’irrilevanza di alcune dichiarazioni perché riferite ad altra annualità. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza, la cui violazione era dedotta dall’Agenzia per motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria e di sufficienza della motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta violazione di norme sulla prova e sulla disciplina IVA/IRES
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente nel secondo e terzo motivo quale norma sulla deducibilità dei costi e sul reddito imponibile
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nelle controversie su operazioni inesistenti
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici
richiamato quale criterio per la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
richiamato in relazione all’accertamento IVA e alla rettifica dell’imposta
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per affermare che, in caso di fattura relativa a operazione inesistente e senza rettifica o annullamento, sussiste l’obbligo di versare l’imposta indicata in fattura
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
menzionato solo incidentalmente, con precisazione che non rilevava nella fattispecie perché non erano in discussione le imposte dirette
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
richiamato solo in relazione alla formulazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
artt. 3, 5, 7 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamati nel ricorso incidentale della società in tema di sanzioni tributarie
artt. 1, 5 e 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamati nel ricorso incidentale della società in tema di sanzioni tributarie
art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, d.lgs. n. 158 del 2015
invocato nel ricorso incidentale come ius superveniens favorevole, per la rimodulazione e riduzione delle sanzioni
richiamato per la memoria depositata dalla società nel procedimento camerale
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice non indica gli elementi posti a base del convincimento oppure li elenca senza una disamina logica e giuridica sufficiente a consentire il controllo della decisione; al contrario, non ricorre nullità se la sentenza, anche sintetica, rende intellegibile il percorso argomentativo.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito: le censure che mirano a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili.
- In materia di IVA, se l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode, deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria massima diligenza.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, l’Amministrazione deve provare l’assenza effettiva dell’operazione; una volta dimostrata tale assenza, non rileva la buona fede del contribuente, che conosce direttamente se e in quale misura abbia ricevuto il bene o servizio, e incombe su di lui la prova dell’effettività dell’operazione.
- La mera esibizione di fatture, scritture contabili regolari o mezzi di pagamento non basta a vincere la prova dell’inesistenza oggettiva, perché tali documenti possono essere proprio gli strumenti utilizzati per simulare operazioni fittizie.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili nel processo tributario anche da sole, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in mancanza di tale convergenza, occorrono ulteriori elementi idonei a formare il convincimento del giudice.
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