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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17366/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società poi fallita, con contestazione di operazioni fatturate come inesistenti e conseguente recupero di maggiori imposte Ires e Iva, oltre sanzioni. In particolare, l’Ufficio contestava: 1) acquisti di telefonini poi rivenduti a società sammarinesi in regime di non imponibilità, ritenuti inseriti in una frode e qualificati dalla società come operazioni effettive; 2) acquisti e successive rivendite di materiale elettronico ed elettrodomestici tra più società, anch’essi reputati fittizi; 3) la diversa quantificazione delle rimanenze finali e delle giacenze iniziali di magazzino, con incremento del reddito imponibile e del debito d’imposta. La CTP aveva accolto il ricorso della società sul primo rilievo e confermato il secondo; la CTR aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione l’Agenzia deduceva: a) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente concentrato il ragionamento sulla consapevolezza della società nella frode, senza confrontarsi con l’allegata oggettiva inesistenza delle operazioni; b) violazione delle norme sulla prova e sulla detrazione IVA/deducibilità dei costi, lamentando un malgoverno delle presunzioni e dell’onere probatorio in tema di operazioni inesistenti. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato sulle sanzioni, ma il suo esame restava assorbito dal rigetto del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile e controllabile, fondato sull’esame degli elementi probatori. Ha inoltre respinto le doglianze sulla prova delle operazioni inesistenti, osservando che la CTR aveva effettivamente valutato gli indizi e, sulla base di essi, aveva ricondotto la vicenda nell’alveo delle operazioni soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti, valorizzando la struttura organizzativa della società, i mezzi di trasporto, dipendenti, depositi e punti vendita, nonché l’irrilevanza di alcune dichiarazioni perché riferite ad altra annualità. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il giudice non indica gli elementi posti a base del convincimento oppure li elenca senza una disamina logica e giuridica sufficiente a consentire il controllo della decisione; al contrario, non ricorre nullità se la sentenza, anche sintetica, rende intellegibile il percorso argomentativo.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito: le censure che mirano a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili.
  • In materia di IVA, se l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode, deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria massima diligenza.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, l’Amministrazione deve provare l’assenza effettiva dell’operazione; una volta dimostrata tale assenza, non rileva la buona fede del contribuente, che conosce direttamente se e in quale misura abbia ricevuto il bene o servizio, e incombe su di lui la prova dell’effettività dell’operazione.
  • La mera esibizione di fatture, scritture contabili regolari o mezzi di pagamento non basta a vincere la prova dell’inesistenza oggettiva, perché tali documenti possono essere proprio gli strumenti utilizzati per simulare operazioni fittizie.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili nel processo tributario anche da sole, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in mancanza di tale convergenza, occorrono ulteriori elementi idonei a formare il convincimento del giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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