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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento per l'acconto TARI 2018 relativo a un'area in concessione destinata ad attività stagionale su arenile. Il giudice regionale aveva rigettato l'appello del contribuente contro il diniego di primo grado. In Cassazione il contribuente deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che alcune precedenti sentenze tra le stesse parti, riferite ad annualità anteriori, avrebbero dovuto fare stato anche nel presente giudizio; con il secondo denunciava la violazione della disciplina sulla TARI/TARSU e delle norme regolamentari comunali, sostenendo che la superficie tassabile degli arenili fosse stata determinata senza rispettare il regolamento comunale che prevedeva misurazioni in contraddittorio in tre date annuali e che, inoltre, la pretesa fosse illegittima perché l'avviso era stato notificato prima di tali verifiche. Contestava anche la tassazione per l'intero anno, invocando la stagionalità dell'attività.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato e, quanto al secondo, lo ha accolto solo parzialmente. Ha affermato che il giudicato formatosi su annualità precedenti non poteva essere automaticamente esteso, perché le questioni dedotte riguardavano elementi variabili nel tempo, come le superfici tassabili dell'arenile, e il ricorrente non aveva specificato quali fossero gli elementi comuni, con conseguente inammissibilità della censura per difetto di specificità e autosufficienza. Ha invece ritenuto fondato il profilo relativo alla determinazione della superficie tassabile, osservando che il regolamento comunale prevedeva per gli arenili una superficie tassabile, se inferiore a quella concessa, determinata sulla base della media di misurazioni effettuate in contraddittorio in date predeterminate, e che la sentenza impugnata non aveva considerato tale disciplina, ponendo impropriamente a carico del contribuente l'onere di corretta determinazione. Ha inoltre rilevato che la modifica regolamentare del 2017 non era applicabile prima delle scadenze previste per le misurazioni del 2018 e che l'avviso era stato notificato prima di tali date. È stata invece respinta la doglianza sulla durata del periodo imponibile, ritenendosi corretta l'applicazione dell'imposta per l'intero anno in presenza di licenza annuale, salva la riduzione già riconosciuta del 30% e non cumulabile con ulteriori riduzioni per mesi di apertura. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame dello stesso punto anche se il successivo giudizio ha finalità diverse; tuttavia, in materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato solo per gli elementi tendenzialmente permanenti, non per quelli variabili da periodo a periodo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 66, 67, 70, 71

    La disciplina delle tasse/rifiuti consente esclusioni o riduzioni solo nei casi previsti dalla legge; la mancata utilizzazione soggettiva della struttura per alcuni mesi non equivale, di per sé, a esenzione, mentre possono rilevare le situazioni di uso stagionale o di obiettiva non producibilità di rifiuti.

  • d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, settimo comma, e art. 49, primo e quattordicesimo comma

    Richiamati nel motivo come norme della disciplina sui rifiuti/tariffa, in rapporto alla determinazione del prelievo.

  • d.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, undicesimo comma

    Richiamato nel motivo in relazione alla disciplina tariffaria applicabile.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1

    Richiamato nel motivo come base normativa della TARI.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può operare anche in materia tributaria e su rapporti di durata, ma solo rispetto a questioni e presupposti giuridici o fattuali tendenzialmente permanenti; non si estende automaticamente a elementi suscettibili di variare da periodo d'imposta a periodo d'imposta, come la concreta superficie tassabile di un bene o di un'area.
  • Chi invoca il giudicato esterno deve indicare con precisione quali siano gli elementi comuni tra i due giudizi e perché la precedente decisione sarebbe preclusiva; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • Quando un regolamento comunale prevede una modalità specifica di determinazione della superficie tassabile, l'amministrazione e il giudice devono attenersi a tale disciplina; non è corretto addossare al contribuente, in via sostitutiva, l'onere di determinare autonomamente la superficie in contrasto con il meccanismo regolamentare previsto.
  • Le modifiche regolamentari non possono essere applicate retroattivamente per incidere su termini e presupposti di misurazione già fissati dalla disciplina previgente o dal regolamento stesso.
  • La stagionalità dell'attività può rilevare solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina del tributo, e non comporta di per sé l'esclusione integrale dell'imposizione per i mesi di mancato utilizzo volontario della struttura; resta ferma, ove prevista, la riduzione tariffaria specifica e il divieto di cumulo con ulteriori agevolazioni non consentite.
  • In presenza di licenza annuale di esercizio, la pretesa tributaria può essere riferita all'intero anno, salvo le riduzioni normative o regolamentari espressamente previste.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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