Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto la gestione di una farmacia, stipulato tra la titolare subentrante nella gestione e alcuni eredi del precedente titolare, tra cui la dante causa degli odierni controricorrenti. Una delle associate aveva comunicato disdetta dal rapporto e chiesto la restituzione dell’apporto; la gestore aveva a sua volta promosso contestazioni sulla validità del contratto e di una scrittura integrativa, domandandone la nullità e deducendone la simulazione. In un distinto giudizio il Tribunale aveva dichiarato la propria competenza, ritenendo operante una rinuncia alla clausola compromissoria; tale statuizione non era stata impugnata specificamente. Successivamente, riassunta la causa dinanzi agli arbitri, il collegio arbitrale aveva dichiarato la propria incompetenza sulle domande della gestore, ritenendo vincolante la precedente decisione del giudice ordinario, e aveva invece deciso nel merito le domande dell’associata (poi deceduta), rigettandole sulla base della ritenuta nullità di una clausola della scrittura integrativa. La Corte d’appello aveva respinto sia l’impugnazione principale contro la statuizione di incompetenza arbitrale, sia l’impugnazione incidentale contro il rigetto nel merito delle domande dell’associata. In cassazione la gestore ha denunciato, con tre motivi, apparenza della motivazione, violazione delle norme sulla competenza arbitrale e sull’autorità del giudicato, sostenendo che la mera pendenza di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale avrebbe impedito il formarsi del giudicato sulla competenza del giudice ordinario e quindi precluso la declaratoria di incompetenza degli arbitri; gli eredi dell’associata hanno proposto ricorso incidentale, con due motivi, lamentando contraddittorietà della motivazione e nullità del lodo per asserita mancata pronuncia o motivazione in ordine ad alcune censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, qualificando come incidentale quello notificato per secondo, e li ha entrambi respinti. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale: la motivazione della Corte territoriale non era apparente; la mancata impugnazione del capo della sentenza del Tribunale sulla competenza del giudice ordinario aveva determinato il passaggio in giudicato di quel capo, rendendo vincolante la relativa statuizione anche per gli arbitri; la pendenza di impugnazione su altri capi della sentenza non impediva la formazione del giudicato interno sul punto non impugnato. Ha inoltre ritenuto inammissibile o infondato il ricorso incidentale, osservando che la Corte d’appello aveva adeguatamente spiegato l’assenza di contraddittorietà tra le statuizioni del lodo, la decisione degli arbitri sulle domande dell’associata nel merito e la conformità di tale decisione alla precedente statuizione sulla competenza. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio di apparenza motivazionale perché la decisione di merito espone un iter argomentativo intelligibile
richiamato in tema di sufficienza della motivazione
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente quale parametro costituzionale della motivazione, ma la censura è respinta
art. 111, sesto comma, Cost.
invocato per denunciare l’apparenza della motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a base delle censure di nullità della sentenza
artt. 39, 40, 44, 50, 86, 808, 808 quinquies, 817, 819 ter, 829 c.p.c.
richiamati per sostenere la persistenza della competenza arbitrale e l’erroneità della ritenuta preclusione derivante dal giudicato sulla competenza del giudice ordinario
"La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice"
la Corte chiarisce che la pendenza della causa davanti al giudice ordinario non esclude di per sé la competenza arbitrale, ma la decisione del giudice sulla propria competenza in relazione alla convenzione d’arbitrato, se non impugnata nei modi dovuti, diventa definitiva e vincola anche gli arbitri limitatamente alla controversia decisa
richiamato come mezzo di impugnazione della decisione sulla competenza
richiamato come mezzo di impugnazione della decisione sulla competenza
art. 829, comma 1, n. 8, c.p.c.
richiamato in relazione al contrasto del lodo con precedente sentenza passata in giudicato
la Corte ribadisce che il capo di sentenza non impugnato passa in giudicato e non può più essere rimesso in discussione tra le parti
richiamati per sostenere la definitività del capo non impugnato e la formazione del giudicato
richiamati nel quadro delle impugnazioni e della disciplina della competenza
richiamato in tema di potere del collegio arbitrale e questioni preliminari alla decisione
richiamato anche per l’effetto limitativo della mancata proposizione dell’eccezione di incompetenza rispetto alla controversia decisa nel giudizio ordinario
art. 829, comma 1, n. 10, c.p.c.
richiamato dalla Corte d’appello per affermare che il collegio arbitrale si era pronunciato nel merito sulle domande dell’associata
art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla contraddittorietà del lodo
art. 829, comma 1, nn. 8, 10 e 12, c.p.c.
richiamati nel motivo incidentale che denunciava nullità del lodo, omessa pronuncia e carenza motivazionale
richiamato nel motivo incidentale per asserita omessa pronuncia
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In materia di arbitrato rituale, la decisione del giudice ordinario sulla propria competenza in relazione a una convenzione compromissoria, se non impugnata nei rimedi propri della competenza o nei modi consentiti quando la questione sia decisa insieme al merito, si consolida in giudicato e vincola anche il collegio arbitrale sulla medesima controversia.
- La pendenza di un’impugnazione avverso una sentenza non impedisce la formazione del giudicato interno sui capi della sentenza non specificamente impugnati; il capo sulla competenza, se non devoluto con motivi di impugnazione, diventa definitivo tra le parti.
- La clausola compromissoria e il riparto tra giudice ordinario e arbitri attengono a una questione di competenza; la scelta del giudizio arbitrale costituisce un diverso modo di esercizio della tutela giurisdizionale e la relativa statuizione, una volta definitiva, non può essere disattesa dagli arbitri.
- La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e di comprendere perché le censure siano state respinte; non è necessario che sia particolarmente ampia, purché sia intellegibile e coerente.
- La censura di contraddittorietà o omessa pronuncia contro la decisione che conferma il lodo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte nel merito non integra un motivo ammissibile.
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