Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della resistente con collocazione prelazionaria per un credito di euro 677.669 vantato originariamente verso un terzo, ma assistito da ipoteca volontaria e privilegio speciale industriale iscritti su beni che erano stati alienati alla poi fallita e confluiti nell’attivo fallimentare. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Potenza aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, aderendo all’orientamento secondo cui il mero titolare di prelazione su beni del fallito, garantiti per crediti verso debitori diversi dal fallito, non è creditore concorsuale e non può ottenere l’accertamento del proprio diritto mediante la verifica dello stato passivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 52, comma 2, e 111, comma 1, n. 2, l. fall., sostenendo di avere diritto a soddisfarsi sul ricavato dei beni gravati, ormai compresi nell’attivo fallimentare; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento del diritto a partecipare al realizzo dei beni; 3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e del d.m. 55/2014, per la condanna alle spese nonostante il contrasto giurisprudenziale e per la liquidazione ritenuta non corretta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 8557/2023: i creditori titolari di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, costituiti a garanzia di crediti verso soggetti diversi dal fallito, non possono utilizzare il procedimento di verifica dello stato passivo perché non sono creditori del fallito né soggetti che agiscono per restituzione o rivendica; possono invece intervenire nella fase di riparto dell’attivo e, contro il piano di riparto, proporre reclamo ex art. 110, comma 3, l. fall. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la domanda subordinata di soddisfazione sul ricavato dei beni esulava dall’oggetto dell’opposizione allo stato passivo, sicché il tribunale non doveva pronunciarsi su di essa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non è sindacabile in cassazione la statuizione di condanna alle spese né la loro quantificazione entro i parametri, quando il giudice abbia escluso la compensazione in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale non inciso da un unico precedente difforme. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata difesa del fallimento. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il creditore munito solo di garanzia reale su beni del fallito, ma per credito verso terzo, non può far valere il proprio diritto mediante insinuazione al passivo come creditore concorsuale
art. 111, comma 1, n. 2, l. fall.
non consente l’ammissione al passivo del mero titolare di prelazione che non sia creditore del fallito, restando ferma la tutela nella fase di riparto
il giudice dell’opposizione allo stato passivo non deve pronunciarsi su domande che esulano dall’oggetto del giudizio
la statuizione sulle spese non è censurabile in cassazione quando il giudice liquidi entro i parametri e motivi l’esclusione della compensazione
richiamato come parametro di liquidazione delle spese, ma la sua applicazione concreta non è stata ritenuta sindacabile nel caso
il titolare della nuda prelazione può far valere il proprio diritto in sede di reclamo contro il piano di riparto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio dedotto per la censura di violazione di legge in cassazione
Massime di principio
- Il titolare di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, quando la garanzia assista un credito verso un soggetto diverso dal fallito, non è creditore concorsuale e non può ottenere l’ammissione al passivo mediante il procedimento di verifica.
- La tutela del titolare della sola prelazione sui beni del fallito si realizza nella fase distributiva, attraverso l’intervento al riparto e, se occorre, il reclamo contro il piano di riparto, non già con l’insinuazione al passivo.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale non deve pronunciare su domande che non rientrano nel suo oggetto, anche se formulate in via subordinata.
- La condanna alle spese, e la loro liquidazione entro i limiti tabellari, non sono censurabili in cassazione quando il giudice abbia seguito un orientamento giurisprudenziale consolidato e abbia escluso la compensazione per l’assenza di ragioni idonee.
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