Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore ceduto)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca originaria nei confronti della regione autonoma, chiamata a rispondere come fideiubente di un credito concesso a un terzo. Dopo successive operazioni di cartolarizzazione del credito, la cessionaria ha proseguito l'azione monitoria; la regione ha proposto opposizione sostenendo che non fosse stata provata l'inclusione del singolo credito nel contratto di cessione dell'ultima operazione. La corte d'appello ha accolto questa tesi, ritenendo insufficiente il solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, poiché esso richiamava solo categorie generali di crediti e non dimostrava, da solo, l'effettivo trasferimento del credito specifico. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto sette motivi, tutti centrati sulla violazione della disciplina della cessione in blocco ex art. 58 TUB e della legge sulla cartolarizzazione, sulla rilevanza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sull'erronea valutazione del contenuto dell'avviso, sull'omesso esame di fatti decisivi e sulla violazione delle norme sulla cessione del credito e sull'onere della prova, sostenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare la propria legittimazione attiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, richiamando il principio secondo cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale assolve l'effetto pubblicitario e sostituisce la notificazione al debitore ceduto, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare, se contestato, che il singolo credito rientrasse effettivamente nell'operazione di cessione in blocco. Poiché nel caso concreto il contratto di cessione non era stato prodotto e l'avviso risultava generico, riferito solo a tipologie di crediti senza indicazione sufficientemente precisa del credito controverso, la Corte ha confermato l'accertamento di merito della corte territoriale circa l'insufficienza della prova della cessione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale al debitore ceduto, ma non elimina l'onere del cessionario di provare, se contestata, l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione.
Richiamata insieme all'art. 58 TUB quale base della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione e della cessione dei crediti in blocco.
Richiamata insieme all'art. 58 TUB quale base della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione e della cessione dei crediti in blocco.
La legittimazione sostanziale del cessionario deve essere provata da chi agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del credito.
L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notificazione al debitore ceduto, ma non prova da solo l'esistenza e l'oggetto del contratto di cessione.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di trasferibilità del credito e prova della cessione.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di documentazione del credito ceduto e onere probatorio.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla condotta del debitore ceduto e alla verifica del creditore legittimato.
Richiamato dai motivi di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione decisoria.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione all'interpretazione del contenuto dell'avviso e degli atti di cessione.
Richiamato dai motivi di ricorso con riferimento alla dichiarazione proveniente da terzo e alla sua efficacia probatoria.
Richiamato dai motivi di ricorso con riferimento alla dichiarazione proveniente da terzo e alla sua efficacia probatoria.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla valutazione probatoria della dichiarazione prodotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare, ove dovuto, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari o cartolarizzati, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale vale come adempimento pubblicitario sostitutivo della notifica al debitore ceduto, ma non basta, se la cessione è contestata, a dimostrare automaticamente la titolarità del singolo credito in capo al cessionario.
- Il cessionario che agisce per il recupero del credito deve comunque provare il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè che il credito controverso sia effettivamente compreso nel perimetro del contratto di cessione; la prova può essere data con il contratto di cessione o con altra documentazione idonea e specifica.
- Quando l'avviso in Gazzetta Ufficiale indica solo categorie o tipologie generali di crediti, senza elementi sufficientemente precisi per identificare il singolo rapporto, il giudice può ritenerlo insufficiente a provare l'inclusione di quello specifico credito nell'operazione.
- La contestazione del debitore ceduto impone al cessionario di fornire una prova documentale adeguata della propria legittimazione sostanziale; in mancanza, la domanda di pagamento o di esecuzione del decreto ingiuntivo non può essere accolta.
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