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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo al beneficio prima casa. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello del Comune in CTR. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, all'art. 14 delle preleggi, all'art. 23 Cost. e all'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione per abitazione principale non spettasse perché i coniugi non avevano entrambi la residenza nell'immobile agevolato, essendo la moglie residente e dimorante in altro Comune. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria, richiamando anche una questione di costituzionalità poi rinunciata. La Corte ha considerato decisivo l'intervento successivo della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato illegittima la previsione normativa che collegava l'abitazione principale al nucleo familiare, e ha quindi ritenuto corretto il riconoscimento dell'esenzione al possessore che dimori e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge abbia diversa residenza in altro Comune.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo infondati i motivi proposti. Ha affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, l'esenzione IMU per abitazione principale spetta al possessore dell'immobile ove egli dimori abitualmente e abbia la residenza anagrafica, senza che sia più necessario che anche il coniuge vi risieda. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando il fatto che solo l'intervento successivo del Giudice delle leggi ha chiarito la questione. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011

    art. 13, secondo comma, quarto periodo

    La previsione che collegava la nozione di abitazione principale al possessore e al suo nucleo familiare è stata superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; ai fini dell'esenzione conta la dimora abituale e la residenza anagrafica del solo possessore.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato nel ricorso come parametro di violazione di legge, ma non valorizzato dalla Corte nella decisione finale.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso difetto di base legale dell'esenzione, ma non accolto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal Comune per sostenere l'insussistenza del diritto all'esenzione; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce del nuovo assetto interpretativo derivante dalla Corte costituzionale.

  • artt. 1, 3, 4, 29, 31 e 35 Cost.

    Richiamati nella questione di costituzionalità sollevata dal contribuente e poi rinunciata; la Corte si è soffermata soprattutto sugli artt. 3, 31 e 53 Cost. come fondamento della pronuncia costituzionale richiamata.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la disciplina che discriminava tra nuclei familiari e singoli/conviventi; la Cassazione ha preso atto di tale declaratoria.

  • art. 31 Cost.

    La disciplina che collegava l'esenzione al nucleo familiare è stata ritenuta contrastante con la tutela della famiglia nella prospettiva indicata dalla Corte costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto incoerente con la natura dell'IMU la rilevanza dello status personale e familiare del contribuente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1, comma 707, lett. b), l. n. 147 del 2013

    Richiamato nella pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma IMU nella parte in cui faceva riferimento al nucleo familiare.

Massime di principio

  • In tema di IMU sull'abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare, l'esenzione spetta al solo possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge risiede altrove.
  • Non può essere negata l'esenzione prima casa per il solo fatto che i coniugi abbiano residenza anagrafica in Comuni diversi, poiché il riferimento al nucleo familiare non costituisce più un requisito legittimo della fattispecie agevolativa.
  • Quando la questione interpretativa è stata risolta solo da un successivo intervento della Corte costituzionale, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite per l'obiettiva incertezza normativa pregressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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