Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35806/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al contribuente, autotrasportatore, un avviso di accertamento con cui, ritenuta la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore, aveva rideterminato i ricavi con metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2006. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo l'accoglimento in primo grado; in appello, però, la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle garanzie statutarie e costituzionali; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa pronuncia per mancato esame della mancata verifica della situazione patrimoniale idonea a sorreggere i calcoli presuntivi; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni semplici, per avere la CTR fondato l'accertamento su una discrepanza modesta tra dichiarato e studio di settore e su dati tratti da una rivista non ufficiale, senza adeguato riscontro con la realtà aziendale e senza considerare i maggiori costi; 4) omesso esame di fatti decisivi, quali l'assenza di dipendenti, la durata dell'attività, il reddito dichiarato, l'incidenza dei costi assicurativi e del consumo di carburante, nonché l'esistenza di un unico committente con ricavo certo per chilometro.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione. Ha ritenuto fondata la censura sul contraddittorio solo per la ripresa IVA, trattandosi di tributo armonizzato, mentre ha escluso l'analogo obbligo per IRPEF e IRAP negli accertamenti a tavolino. Ha inoltre ravvisato un errore metodologico della CTR nell'utilizzo della prova presuntiva, poiché i dati della rivista non erano stati verificati rispetto alla concreta situazione aziendale del contribuente, e ha riconosciuto la decisività di alcuni fatti storici pretermessi, da riesaminare in sede di rinvio. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia della CTR su questioni ritualmente riproposte in appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei vizi dedotti: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione delle garanzie del contribuente nel procedimento tributario.

  • art. 12 Statuto del contribuente

    La Corte esclude la sua applicabilità agli accertamenti a tavolino, limitandone l'ambito alle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 3, 24 e 53 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle eccezioni sul procedimento di accertamento e sul diritto di difesa.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ne ribadisce l'operatività solo se l'elemento indiziario utilizzato dall'Ufficio sia grave e preciso.

  • artt. 32-39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati come disciplina dell'accertamento e del potere istruttorio dell'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama i requisiti della presunzione semplice, chiarendo che il ragionamento inferenziale deve essere fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che l'onere di prova contraria sorge solo se la presunzione dell'Ufficio sia validamente costruita.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Assunto come fondamento del diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento sfavorevole, rilevante per l'IVA.

  • art. 66, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come fatto rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, in relazione all'abbattimento forfetario del reddito per il regime applicato.

  • art. 13, comma 4, d.l. n. 90/1990

    Richiamato insieme all'art. 66, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 quale elemento fattuale rilevante nella quantificazione del reddito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per la corretta indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 41 CDFUE

    La Corte lo valorizza come base del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per l'IVA.

Massime di principio

  • Negli accertamenti c.d. a tavolino relativi a tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione può determinare l'invalidità dell'atto se il contribuente allega in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere.
  • Per i tributi non armonizzati, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino.
  • L'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni richiede che gli elementi posti a base del ragionamento inferenziale siano realmente gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito non può assumere acriticamente dati astratti o statistiche non verificati rispetto alla concreta realtà aziendale.
  • La prova contraria del contribuente diviene rilevante solo dopo che l'Ufficio abbia costruito una presunzione corretta secondo i parametri dell'art. 2729 c.c.; non può pretendersi una confutazione a fronte di un impianto presuntivo metodologicamente viziato.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ricorre quando il giudice omette di considerare circostanze storiche specifiche, oggetto di discussione tra le parti, che siano idonee, da sole o cumulativamente, a modificare l'esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.